Sentenza 80/2012 (ECLI:IT:COST:2012:80)
Massima numero 36208
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
02/04/2012; Decisione del
02/04/2012
Deposito del 05/04/2012; Pubblicazione in G. U. 11/04/2012
Titolo
Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo - Principi sulla produzione del diritto in materia turistica - Condizioni per l'intervento legislativo dello Stato nella materia - Esorbitanza dall'oggetto posto dalla legge delega n. 246 del 2005, consistente nella semplificazione del sistema normativo statale e nella creazione di testi normativi coordinati, comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili - Illegittima introduzione di una disciplina innovativa dei rapporti tra Stato e Regioni, in materia di competenza residuale - Eccesso di delega che ridonda nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.
Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo - Principi sulla produzione del diritto in materia turistica - Condizioni per l'intervento legislativo dello Stato nella materia - Esorbitanza dall'oggetto posto dalla legge delega n. 246 del 2005, consistente nella semplificazione del sistema normativo statale e nella creazione di testi normativi coordinati, comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili - Illegittima introduzione di una disciplina innovativa dei rapporti tra Stato e Regioni, in materia di competenza residuale - Eccesso di delega che ridonda nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.
Testo
E' illegittimo l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone l'approvazione dell'art. 2 dell'allegato 1, che contenendo i «princìpi sulla produzione del diritto in materia turistica», e ponendo le condizioni per l'intervento legislativo dello Stato nella stessa materia, incide sull'assetto dei rapporti tra Stato e Regioni nella materia di turismo (il che rende la questione ammissibile, in quanto l'asserita violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. ridonda nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo), e pur nell'intenzione di adeguare la normativa ai princìpi stabiliti nella giurisprudenza costituzionale, non vi è manifestazione di volontà in tal senso del legislatore delegante nella legge 28 novembre 2005, n. 246, preordinata al coordinamento formale ed alla ricomposizione logico-sistematica di settori omogenei di legislazione statale, mediante la creazione di testi normativi coordinati, tendenzialmente comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili, con assorbimento degli ulteriori profili.
E' illegittimo l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone l'approvazione dell'art. 2 dell'allegato 1, che contenendo i «princìpi sulla produzione del diritto in materia turistica», e ponendo le condizioni per l'intervento legislativo dello Stato nella stessa materia, incide sull'assetto dei rapporti tra Stato e Regioni nella materia di turismo (il che rende la questione ammissibile, in quanto l'asserita violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. ridonda nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo), e pur nell'intenzione di adeguare la normativa ai princìpi stabiliti nella giurisprudenza costituzionale, non vi è manifestazione di volontà in tal senso del legislatore delegante nella legge 28 novembre 2005, n. 246, preordinata al coordinamento formale ed alla ricomposizione logico-sistematica di settori omogenei di legislazione statale, mediante la creazione di testi normativi coordinati, tendenzialmente comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili, con assorbimento degli ulteriori profili.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 4
Altri parametri e norme interposte
legge 28/11/2005
n. 246
art.