Sentenza 80/2012 (ECLI:IT:COST:2012:80)
Massima numero 36210
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
02/04/2012; Decisione del
02/04/2012
Deposito del 05/04/2012; Pubblicazione in G. U. 11/04/2012
Titolo
Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo - Disposizioni che regolano le imprese statali - Ricorso della Regione Umbria - Asserito eccesso di delega - Insussistenza - Disposizioni che si mantengono nell'ambito della materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva statale - Inammissibilità della questione.
Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo - Disposizioni che regolano le imprese statali - Ricorso della Regione Umbria - Asserito eccesso di delega - Insussistenza - Disposizioni che si mantengono nell'ambito della materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva statale - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), promossa dalla Regione Umbria, nella parte in cui dispone l'approvazione dell'art. 4, commi 1 e 2, dell'allegato 1: contenendo norme che regolano le imprese turistiche, l'art. 4 riproduce sostanzialmente l'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), emanato prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, e non incide sui rapporti tra Stato e Regioni in materia turistica, ma si mantiene nell'ambito della materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato, sicché l'asserita violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., non ridonda in una lesione delle competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), promossa dalla Regione Umbria, nella parte in cui dispone l'approvazione dell'art. 4, commi 1 e 2, dell'allegato 1: contenendo norme che regolano le imprese turistiche, l'art. 4 riproduce sostanzialmente l'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), emanato prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, e non incide sui rapporti tra Stato e Regioni in materia turistica, ma si mantiene nell'ambito della materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato, sicché l'asserita violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., non ridonda in una lesione delle competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
23/05/2011
n. 79
art. 1
co. 1
decreto legislativo
23/05/2011
n. 79
art.
co. 1
decreto legislativo
23/05/2011
n. 79
art.
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
co. 1
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 28/11/2005
n. 246
art.