Sentenza 80/2012 (ECLI:IT:COST:2012:80)
Massima numero 36212
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  02/04/2012;  Decisione del  02/04/2012
Deposito del 05/04/2012; Pubblicazione in G. U. 11/04/2012
Massime associate alla pronuncia:  36202  36203  36204  36205  36206  36207  36208  36209  36210  36211  36213  36214  36215  36216  36217  36218  36219  36220  36221  36222  36223  36224  36225  36226  36227  36228  36229  36230  36231


Titolo
Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo - Classificazione delle strutture ricettive - Accentramento in capo allo Stato di compiti e funzioni spettanti in via ordinaria alle Regioni - Esorbitanza dall'oggetto posto dalla legge delega n. 246 del 2005, consistente nella semplificazione del sistema normativo statale e nella creazione di testi normativi coordinati, comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili - Illegittima introduzione di una disciplina innovativa dei rapporti tra Stato e Regioni, in materia di competenza residuale - Eccesso di delega che ridonda nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

Testo
E' illegittimo l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone l'approvazione dell'art. 8 dell'allegato 1, che contiene una classificazione delle strutture ricettive, e accentra in capo allo Stato compiti e funzioni che l'art. 1 dell'«accordo tra lo Stato e le regioni e province autonome sui princìpi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, ai fini dell'adozione del provvedimento attuativo dell'art. 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135» - recepito come allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002 - aveva attribuito alle Regioni e alle Province autonome: la disposizione attiene ai rapporti tra Stato e Regioni in materia di turismo e realizza un accentramento di funzioni, che, sulla base della natura residuale della competenza legislativa regionale, spettano in via ordinaria alle Regioni (il che rende la questione ammissibile, in quanto l'asserita violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. ridonda nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo), eccedendo la delega contenuta nella legge 28 novembre 2005, n. 246, preordinata al coordinamento formale ed alla ricomposizione logico-sistematica di settori omogenei di legislazione statale, mediante la creazione di testi normativi coordinati, tendenzialmente comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili, con assorbimento degli ulteriori profili.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  23/05/2011  n. 79  art. 1  co. 1

decreto legislativo  23/05/2011  n. 79  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  28/11/2005  n. 246  art.