Processo penale - Processo minorile - Sospensione del processo con messa alla prova - Ambito di applicazione - Esclusione, a seguito di novella legislativa, per il delitto di violenza sessuale aggravato - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di protezione dell'infanzia e della gioventù e della finalità rieducativa della pena - Questioni già dichiarate non fondate - Assenza di argomenti nuovi - Manifesta infondatezza delle questioni. (Classif. 199030).
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GUP del Tribunale per i minorenni di Torino in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost. – dell’art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, aggiunto dall’art. 6, comma 1, lett. c-bis), del d.l. n. 123 del 2023, come conv., nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, non si applicano al delitto previsto dall’art. 609-bis cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 609-ter del medesimo codice. Questioni analoghe sono già state dichiarate non fondate dalla sentenza n. 203 del 2025, successiva all’ordinanza di rimessione, e non sono prospettati argomenti ulteriori e diversi da quelli già esaminati. (Precedente: S. 203/2025 - mass. 47223).