Regioni (competenza residuale) - Turismo - Norme della Regione Toscana - Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (in particolare: gestione imprenditoriale di affittacamere e/o bed and breakfast nell'ambito del medesimo edificio) - Disposizione transitoria, vigente fino al 31 dicembre 2025 - Possibilità di continuare ad esercitare tale attività nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni - Conseguente applicazione, dal 1° gennaio 2026, della nuova disciplina regionale - Ricorso del Governo - Lamentata discriminazione e irragionevolezza - Assenza di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 218009).
Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente o assenza di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole discriminazione e del difetto di ragionevolezza, dell’art. 2 della legge della reg. Toscana n. 7 del 2025, il quale, modificando il comma 2 dell’art. 144 della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, rende obbligatorio, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’adeguamento alla disciplina dettata dall’art. 41, comma 4, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, che pone maggiori restrizioni alla gestione, nello stesso edificio, di due affittacamere o di due bed and breakfast. Il ricorrente non offre alcun argomento alla censura relativa alla irragionevolezza, mentre l’altra doglianza, di «un’irragionevole discriminazione», è totalmente priva di motivazione. (Precedenti: S. 186/2025 - mass. 47028; n. 161/2025 - mass. 47013; S. 136/2025 - mass. 46872).