Regioni (competenza esclusiva statale) - Ordinamento civile e penale - Norme della Regione autonoma Sardegna - Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 - Disciplina del procedimento di verifica del possesso dei requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito (art. 4) - Termine per la conclusione dell'intera procedura (commi 1, 2 e 3), per gli adempimenti della commissione disciplinare (comma 7, primo e secondo periodo), per la redazione della relazione finale (comma 8), per la richiesta del trattamento (comma 9, primo periodo), nonché per la sua sospensione o annullamento del trattamento (comma 12) - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute - Illegittimità costituzionale, anche in parte qua e parziale. (Classif. 216021).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost., l’art. 4, commi 1, 2 e 3, questi ultimi nella parte in cui prevedono «di cui al comma 1» anziché «per l’accesso al suicidio medicalmente assistito», 7, primo periodo, e secondo periodo, limitatamente alle parole «Entro il medesimo termine,», nonché nella parte in cui prevede «, il quale dispone di dieci giorni per trasmettere alla Commissione il proprio parere», anziché «, il quale trasmette alla Commissione il proprio parere», 8, nella parte in cui prevede «Entro tre giorni dall’acquisizione», anziché «Dopo l’acquisizione», 9, primo periodo, nella parte in cui prevede «entro sette giorni dalla» anziché «dopo la», e 12, della legge reg. Sardegna n. 26 del 2025. L’art. 4 impugnato dal Governo fissa – all’interno della disciplina del procedimento di verifica del possesso dei requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito, regolando gli adempimenti che la commissione multidisciplinare è tenuta a compiere e prevedendo altresì la necessaria acquisizione del parere del comitato etico territoriale – stringenti termini per lo svolgimento dell’intero procedimento e delle singole fasi ai commi 1 (trenta giorni per concludere l’intera procedura di verifica dei requisiti, consentendo una sola sospensione, limitata a non più di cinque giorni), 7 (dieci giorni per l’effettuazione da parte della commissione di tutti gli adempimenti alla stessa spettanti e per il coinvolgimento del comitato etico territoriale, sia per l’espressione del parere da parte di quest’ultimo), 8, primo periodo (tre giorni dall’acquisizione del parere del comitato etico, perché la commissione rediga la relazione finale sugli esiti dell’accertamento) e 9, primo periodo (sette giorni, dalla comunicazione dell’ASL dell’esito positivo del procedimento di verifica, perché l’interessato richieda l’erogazione del trattamento). Tali sequenze di termini coinvolgono scelte che necessitano di uniformità di trattamento sul territorio nazionale; inoltre le stringenti previsioni trascurano che l’accompagnamento delle richieste di accesso al suicidio medicalmente assistito richiede necessariamente un accertamento medico accurato, sia sotto il profilo della condizione sanitaria dell’interessato, sia sotto quello della formazione della volontà in modo libero e autonomo, dovendo pertanto sempre consentirsi la possibilità di svolgere tutti quegli approfondimenti clinici e diagnostici che la commissione multidisciplinare ritenga appropriati, anche in virtù della c.d. alleanza terapeutica che si inserisce fra la tutela della autodeterminazione della persona e il suo diritto a essere curata efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell’arte medica, anche attraverso la concreta messa a disposizione di cure palliative efficaci. Venuta meno la disposizione di cui al comma 1 dell’art. 4, va altresì dichiarata l’illegittimità costituzionale dei successivi commi 2 e 3, nella parte in cui prevedono «di cui al comma 1», anziché «per l’accesso al suicidio medicalmente assistito». Infine, l’art. 4, comma 12, stabilendo che la persona in possesso dei requisiti autorizzata ad accedere al suicidio medicalmente assistito può decidere in ogni momento di sospendere o annullare l’erogazione del trattamento, appare del tutto incoerente con la struttura stessa del suicidio medicalmente assistito, nel quale non vi è propriamente alcuna “erogazione” di un trattamento che possa essere sospeso o annullato (come invece nelle ipotesi di eutanasia attiva, riconducibili nell’ordinamento italiano alla fattispecie di omicidio del consenziente), ma piuttosto un’assistenza dei sanitari a una persona che dovrà compiere da sé la condotta finale che direttamente causa la propria morte. (Precedente: S. 204/2025 - mass. 47160).