Tributi - In genere - Dovere tributario - Sua essenzialità alla vita dello Stato e preordinazione al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali - Conseguente dovere inderogabile di solidarietà - Limiti - Necessario rispetto del principio di capacità contributiva. (Classif. 255001).
Nella Costituzione il dovere tributario è qualificabile come dovere inderogabile di solidarietà non solo perché il prelievo fiscale è essenziale alla vita dello Stato, ma soprattutto in quanto esso è preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi: sia quelli sociali sia gran parte di quelli civili. Il dovere tributario, nella concezione costituzionale, attiene pertanto al pactum unionis piuttosto che a quello subiectionis, in quanto funzionale al finanziamento dei diritti civili e sociali che la Costituzione riconosce. È in questo mutato contesto costituzionale che ruotano i richiami, già operati dalla Corte costituzionale, alla collaborazione nei rapporti tra l’amministrazione finanziaria e il privato, quando siano in gioco gli obblighi di solidarietà politici, economici e sociali (art. 2 Cost.), tra i quali quelli in materia tributaria e al fatto che il legislatore può, nella sua discrezionalità, dettare misure atte a prevenire l'inosservanza dei doveri di lealtà e correttezza da parte del contribuente, purché non risultino superati i limiti della ragionevolezza. (Precedenti: S. 288/2019 - mass. 41902; S. 351/2000 - mass. 25577; O. 246/1993 - mass. 19434).