Sentenza 150/2025 (ECLI:IT:COST:2025:150)
Massima numero 46972
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  22/09/2025;  Decisione del  22/09/2025
Deposito del 16/10/2025; Pubblicazione in G. U. 22/10/2025
Massime associate alla pronuncia:  46971  46973


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Armonizzazione dei bilanci pubblici - Norme della Regione Umbria - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) - Finanziamento - Trasferimento di risorse del Fondo sanitario regionale per esigenze riferibili, indistintamente, a tutte le funzioni esercitate dall'Agenzia - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - Illegittimità costituzionale. (Classif. 036002).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in relazione alla norma interposta sul perimetro sanitario di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, l’art. 16, comma 1, della legge reg. Umbria n. 9 del 1998, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall’art. 16, comma 1, lett. k), della legge reg. Umbria n. 12 del 2024, che disciplina la modalità di finanziamento dell’ARPA, consentendo un trasferimento indistinto di risorse del Fondo sanitario regionale, genericamente per tutti i compiti assegnati all’Agenzia. La disposizione censurata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Umbria, nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale per l’esercizio finanziario 2023, viola la norma interposta indicata, la quale richiede alle regioni di garantire, nell’ambito del bilancio, un’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale. L’assegnazione indiscriminata di risorse all’ARPA, infatti, non permette di distinguere tra quelle sanitarie – e, al loro interno, quelle necessarie a garantire le prestazioni afferenti ai LEA – e quelle destinate a prestazioni dell’Agenzia di natura non sanitaria, come tali non finanziabili attraverso il Fondo sanitario regionale. (Precedente: S. 1/2024 - mass. 45902).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Umbria  06/03/1998  n. 9  art. 16  co. 1

legge della Regione Umbria  01/08/2024  n. 12  art. 16  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  23/06/2011  n. 118  art. 20