Professioni – In genere – Sanzioni disciplinari – Possibilità di irrogazione automatica al sopraggiungere della condanna penale per determinati reati – Esclusione – Necessità di salvaguardare il principio di proporzionalità della sanzione, anche disciplinare, e l’autonomia delle valutazioni dell’organo disciplinare (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione che commina di diritto la sanzione della radiazione dall’Ordine della professione di psicologo quando l’iscritto è stato condannato definitivamente a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo). (Classif. 203001).
In generale, sono costituzionalmente illegittime, per contrasto con l’art. 3 Cost., disposizioni comportanti l’automatica destituzione del pubblico dipendente, ovvero l’automatica cancellazione di professionisti dai rispettivi albi, in conseguenza della loro condanna penale per determinati reati. Secondo la giurisprudenza costituzionale, infatti, vanno osservati due principi essenziali, in correlazione tra loro: un requisito generale di proporzionalità della sanzione disciplinare rispetto alla gravità della condotta, e l’autonomia della valutazione in sede disciplinare rispetto a quella del giudice penale, fatta salva la vincolatività di quanto accertato in fatto nel giudizio penale. (Precedenti: S. 51/2024 - mass. 46070; S. 268/2016 - mass. 39188; S. 2/1999 - mass. 24416; S. 363/1996 - mass. 23058; S. 197/1993 - mass. 19394; S. 16/1991 - mass. 16820; S. 158/1990 - mass. 15589; S. 40/1990 - mass. 15078; S. 971/1988).
Il principio di proporzionalità della sanzione disciplinare può, normalmente, essere soddisfatto soltanto da una valutazione individualizzata della gravità dell’illecito, alla quale la risposta sanzionatoria deve essere calibrata affinché essa possa risultare adeguata al concreto disvalore della condotta. Contrastano, quindi, con tale principio le sanzioni fisse, salvo che risultino non manifestamente sproporzionate rispetto all’intera gamma dei comportamenti riconducibili alla fattispecie astratta dell’illecito sanzionato. (Precedente: S. 51/2024 - mass. 46070).
La valutazione discrezionale dell’organo disciplinare del professionista non può mai essere in toto pretermessa, per essere semplicemente surrogata da quella del giudice penale, specialmente quando si tratta di applicare sanzioni disciplinari definitive come la destituzione o la cancellazione dall’albo professionale, poiché spetta all’organo disciplinare apprezzare non già la (generica) gravità dell’illecito commesso, ma la significatività di tale illecito rispetto al giudizio di persistente idoneità dell’interessato a svolgere le proprie funzioni o la propria professione.
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 26, comma 3, della legge n. 56 del 1989, che, nel disciplinare le sanzioni applicabili agli iscritti all’albo professionale degli psicologi, stabilisce che la radiazione è pronunciata di diritto quando l’iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo. La disposizione censurata dal Tribunale di Roma, undicesima sez. civile, viola sia il principio di proporzionalità della sanzione disciplinare, sia quello della valutazione discrezionale dell’organo disciplinare del professionista. Quanto al primo principio, la previsione censurata impedisce di graduare la sanzione in relazione al comportamento tenuto dall’incolpato: essa, infatti, è suscettibile di essere applicata a una troppo ampia generalità di casi, anche quelli rispetto ai quali non rappresenta una misura proporzionata rispetto allo scopo perseguito. Quanto al secondo principio, la rigidità della disposizione censurata vincola l’organo disciplinare all’adozione di sanzioni automaticamente discendenti dalla statuizione del giudice penale, finendo per spogliarlo del compito di valutare la proporzionalità di tale sanzione rispetto al reato commesso, tenendo conto del peculiare angolo visuale della eventuale inidoneità del professionista a continuare a svolgere le sue funzioni, con conseguente menomazione delle garanzie difensive dell’incolpato. Alla violazione del canone di ragionevolezza si aggiunge, poi, quella del principio di uguaglianza, in quanto la disposizione censurata assoggetta gli psicologi a un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto ai dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, nonché rispetto ad altri professionisti per il profilo delle garanzie procedimentali poste a presidio del diritto di difesa. Per effetto della pronuncia si riespande la disciplina generale e si restituisce al Consiglio dell’Ordine degli psicologi la possibilità di applicare, secondo il proprio discrezionale apprezzamento, una tra le sanzioni previste dall’art. 26, comma 1, della medesima legge, ivi compresa la stessa radiazione, laddove ritenga che il delitto per cui è stata pronunciata condanna definitiva sia effettivamente indicativo della radicale inidoneità del professionista incolpato a continuare a svolgere le sue funzioni).