Sentenza 54/2026 (ECLI:IT:COST:2026:54)
Massima numero 47324
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore LUCIANI
Udienza Pubblica del  09/02/2026;  Decisione del  09/02/2026
Deposito del 17/04/2026; Pubblicazione in G. U. 22/04/2026
Massime associate alla pronuncia:  47321  47322  47323  47325  47326


Titolo
Eguaglianza (principio di) - In genere - Giudizio di eguaglianza in senso stretto (raffronto fra fattispecie) - Natura - Giudizio di relazione - Necessaria indicazione del tertium comparationis - Sua idoneità a porsi quale pertinente termine di raffronto - Valutazione da compiersi sulla base dei diritti, dei doveri e degli interessi costituzionali in gioco, nonché delle esigenze di coerenza sistematica e della ratio delle discipline poste a confronto. (Classif. 092001)

Testo

Nel giudizio di eguaglianza in senso stretto (inteso, cioè, quale raffronto tra fattispecie, non nella sua proiezione di valutazione di ragionevolezza), il parametro dell’eguaglianza non esprime la concettualizzazione di una categoria astratta, staticamente elaborata in funzione di un valore immanente dal quale l’ordinamento non può prescindere, ma definisce l’essenza di un giudizio di relazione che, come tale, assume un risalto necessariamente dinamico. (Precedente: S. 89/1996 - mass. 22260).

Se il principio di eguaglianza esprime un giudizio di relazione in virtù del quale a situazioni eguali deve corrispondere l’identica disciplina e, all’inverso, discipline differenziate andranno coniugate a situazioni differenti, ciò equivale a postulare che la disamina della conformità di una norma a quel principio deve svilupparsi secondo un modello dinamico, incentrandosi sul “perché” una determinata disciplina operi, all’interno del tessuto egualitario dell’ordinamento, quella specifica distinzione, e quindi trarne le debite conclusioni in punto di corretto uso del potere normativo. (Precedenti: S. 164/2025 - mass. 47172; S. 7/2024 - mass. 45942; S. 43/2022 - mass. 44528; S. 276/2020; S. 241/2014 - mass. 38142).

Il modello del giudizio di eguaglianza in senso stretto (inteso quale raffronto tra fattispecie) trova al proprio centro il concetto di pertinenza, poiché in tanto si può ritenere che il trattamento normativo di una fattispecie sia discriminatorio per rapporto a quello di un’altra fattispecie in quanto il raffronto con tale seconda fattispecie sia pertinente.

Lo strumento del tertium comparationis è stato elaborato in logica ed è stato utilizzato dalla Corte costituzionale allo scopo di cogliere la pertinenza del raffronto in base a parametri il più possibile oggettivi, che delimitino la discrezionalità di chi lo opera. (Precedenti: S. 106/2025 - mass. 46899; S. 150/2023 - mass. 45653; S. 71/2022 - mass. 44789; O. 184/2018 - mass. 40277; S. 15/1983)

Il tertium comparationis è un elemento da cui un giudizio di eguaglianza ben impostato non dovrebbe mai prescindere. (Precedente: S. 166/1982 - mass. 11625).

Nel giudizio di eguaglianza in senso stretto, la scelta fra un numero potenzialmente illimitato di tertia è parametrata sulla pertinenza, essendo indispensabile accertare l’idoneità della norma o fattispecie assunta a riferimento ad assurgere a tertium comparationis. (Precedenti: S. 10/2026 - mass. 47193; S. 7/2026 - mass. 47213).

Il giudizio di eguaglianza in senso stretto – cioè il giudizio che assume a paradigma il nucleo più intimo dell’art. 3 Cost. – è essenzialmente un giudizio di pertinenza (nel quale il tertium si atteggia a «profilo» della quaestio). (Precedente: S. 218/2025 - mass. 47139).

Nel giudizio di eguaglianza in senso stretto, la pertinenza del raffronto tra fattispecie non può essere valutata dalla Corte costituzionale in ragione di un libero apprezzamento (vietato dall’art. 28 della legge n. 87 del 1953), ma deve essere determinata in ragione della prospettiva che la stessa Costituzione impone di assumere, cioè sulla base dei diritti, dei doveri o degli interessi costituzionali in giuoco, fermi restando i divieti esplicitamente elencati dall’art. 3, primo comma, Cost. Vanno altresì distintamente considerate le esigenze di coerenza sistematica e le finalità perseguite dalla norma oggetto di controllo di legittimità costituzionale e da quella assunta a tertium, che devono essere coerenti e almeno non immeritevoli di protezione costituzionale.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte