Reati ministeriali - In genere - Richiesta del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma (c.d. Tribunale dei ministri) alla Camera dei deputati di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'art. 96 Cost., nei confronti dei Ministri della giustizia e dell'interno, nonché del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito del procedimento penale scaturito dalla liberazione e rimpatrio di Osama Almasri - Iscrizione nel registro degli indagati di Giusi Bartolozzi, Capo di gabinetto del Ministro della giustizia all'epoca dei fatti, per il reato di false informazioni al PM rese nel corso dell'assunzione di sommarie informazioni disposte nell'ambito del predetto procedimento penale - Mancato avvio da parte del Collegio e della Procura indicati, stante l'ipotizzato concorso di Giusi Bartolozzi nei reati a carico dei Ministri, della speciale procedura della legge cost. n. 1 del 1989 e della legge n. 219 del 1989 - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del Collegio per i reati ministeriali e della Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, in persona del Procuratore della Repubblica - Lamentata lesione delle prerogative costituzionali riconosciute alle Camere - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti. (Classif. 212001).
È dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Camera dei deputati nei confronti del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma e della Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, a seguito del procedimento penale iscritto a carico dei Ministri della giustizia, Carlo Nordio, e dell’interno, Matteo Piantedosi e del Sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano per i reati di rifiuto di atti di ufficio, favoreggiamento personale e peculato sorto in relazione alla liberazione e al rimpatrio di Osama Almasri, per non aver dato corso alle richieste di cooperazione rivolte all’Italia dalla Corte penale internazionale. Quanto al requisito soggettivo, la Camera dei deputati è legittimata a proporre conflitto, al fine di difendere le attribuzioni che le spettano ai sensi degli artt. 96 Cost. e 5 della legge cost. n. 1 del 1989. Quanto ai ruoli del Collegio per i reati ministeriali e della Procura della Repubblica, prima facie risultano passivamente legittimati entrambi i soggetti (impregiudicati gli approfondimenti da svolgersi in sede di esame del merito del conflitto). In particolare, il Collegio per i reati ministeriali è esclusivo titolare delle attribuzioni attinenti allo svolgimento delle indagini preliminari relative ai reati ministeriali e alla trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica per la rimessione alla Camera competente della richiesta di autorizzazione a procedere (art. 8 della legge cost. n. 1 del 1989). Quanto al pubblico ministero e, in particolare al Procuratore della Repubblica, deve altresì essergli riconosciuta la medesima natura di potere dello Stato, in quanto investito dell’attribuzione, costituzionalmente garantita, inerente all’esercizio obbligatorio dell’azione penale, anche con riferimento alla materia dei reati ministeriali (artt. 6 e 8, comma 1, della legge cost. n. 1 del 1989). Quanto al requisito oggettivo, il ricorso mira a tutelare una sfera di attribuzioni costituzionali, desumibili dall’art. 96 Cost. e dalla legge cost. n. 1 del 1989, prospettando la Camera dei deputati che dalla mancata individuazione di Giusi Bartolozzi – al tempo Capo di gabinetto del Ministro della giustizia – come concorrente dei reati contestati al Ministro della giustizia e comunque dalla sua denuncia e iscrizione nel registro degli indagati per il delitto di cui all’art. 371-bis cod. pen. in relazione alle dichiarazioni rese al Collegio per i reati ministeriali, sia derivata alla ricorrente la sottrazione della prerogativa di deliberare in ordine all’autorizzazione a procedere a carico della Capo di gabinetto. Ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, va infine disposta la notificazione del ricorso anche al Senato della Repubblica, stante l’identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare. (Precedenti: O. 80/2026 - mass. 47415; O. 133/2025 - mass. 47129; O. 179/2023 - mass. 45768; O. 250/2022 - mass. 45221; O. 241/2011 - mass. 35800; O. 104/2011 - mass. 35518; O. 8/2008 - mass. 32042).