Spese di giustizia - Spese processuali - Principio della soccombenza - Possibili deroghe, laddove siano ragionevoli. (Classif. 239004).
È costituzionalmente legittimo porre la responsabilità delle spese processuali a carico di colui che è colpito da una condanna penale, ovvero del querelante la cui denuncia si riveli chiaramente insussistente, perché risponde a un principio di giustizia distributiva che il costo del processo sia sopportato da chi ha reso necessaria l’attività del giudice e ha perciò causato la spesa per il suo svolgimento. Tuttavia, non può dedursene, come naturale corollario, che tale regola processuale sia anche costituzionalmente necessaria, poiché essa comporterebbe, nei reati perseguibili solo a querela di parte, la condanna alle spese del querelante ogniqualvolta non potesse esservi condannato l’imputato. (Precedenti: S. 134/1993 - mass. 19547; S. 30/1964 - mass. 2104).
La rigida regola processuale che collega l’obbligo di pagamento delle spese alla soccombenza subisce numerose eccezioni, alcune introdotte per scelta discrezionale del legislatore, ritenuta non manifestamente irragionevole, e altre derivanti da pronunce di illegittimità costituzionale, con le quali è stato censurato l’automatismo fondato sul mero dato della causalità (per cui le spese ricadono sulla parte che ad esse ha dato causa), dovendosi invece dar rilievo all’assenza di una qualsiasi colpa, leggerezza o temerarietà rimproverabile a colui che ha esercitato il diritto di querela. (Precedenti: S. 146/2025 - mass. 47003; S. 76/2025 - mass. 46861; S. 39/2025 - mass. 46755; S. 36/2025 - mass. 46709; S. 189/2024 - mass. 46442; S. 96/2024 - mass. 46203; S. 67/2023 - mass. 45524; S. 423/1993 - mass. 20069; S. 180/1993 - mass. 19386; S. 134/1993 - mass. 19547).