Giudizio costituzionale – Oggetto – Leggi e atti aventi forza di legge – Conseguente impossibilità di sottoporre alla Corte costituzionale norme di natura regolamentare – Eccezioni – Norma secondaria che dettaglia un precetto già contenuto nella norma primaria – Conseguente necessità che sia il giudice a interpretare le disposizioni regolamentari in conformità alla Costituzione e alla legge, mediante la caducazione o la disapplicazione (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto le disposizioni di natura regolamentare che regolano la procedura di nomina dei componenti del consiglio camerale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura prevedendo la partecipazione delle organizzazioni imprenditoriali aventi natura interprovinciale o regionale solo in caso di assenza di un loro livello nazionale). (Classif. 111006).
Le norme regolamentari non possono formare oggetto del giudizio di legittimità costituzionale –limitato alla cognizione delle leggi e degli atti aventi forza di legge – a meno che non specifichino la norma primaria, nel qual caso lo scrutinio di legittimità costituzionale può estendersi anche a esse; tale eccezione riguarda esclusivamente le ipotesi in cui la norma primaria già contenga il precetto ritenuto lesivo, che la norma secondaria si limita a dettagliare, cioè le ipotesi in cui le specificazioni espresse dalla normativa secondaria siano strettamente collegate al contenuto di quella primaria, ovvero tra esse sussista un nesso stretto di specificazione qualificata. (Precedenti: S. 174/2023 - mass. 45731; S. 263/2022; S. 92/2021 – mass. 43868; S. 241/2019 – mass. 41717; S. 3/2019 – mass. 40327; S. 224/2018 – mass. 40931; S. 200/2018 – mass. 40352; S. 16/2017 – mass. 39240; S. 178/2015 – mass. 38539; S. 427/2000 – mass. 25742; S. 1104/1988 – mass. 13183; O. 254/2016 – mass. 39138; O. 156/2013 – mass. 37172; O. 37/2007 – mass. 31013; O. 401/2006 – mass. 30822-30823; O. 125/2006 – mass. 30290; O. 389/2004 – mass. 28935).
Dal momento che le norme regolamentari non possono essere oggetto del giudizio di legittimità costituzionale spetta al giudice a quo interpretarle in maniera conforme alla legge e, prima ancora, alla Costituzione, ricorrendo, in caso di antinomia non sanabile, alla loro caducazione, ove siano state impugnate, ovvero, in caso contrario, alla loro disapplicazione. (Precedenti: S. 174/2023 - mass. 45731; S. 133/1992; S. 102/1972).
(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate, per il caso di accoglimento di una delle altre questioni, dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 97 Cost., dell’art. 12 della legge n. 580 del 1993 che disciplina le procedure di rinnovo del consiglio camerale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale fonte primaria si limita, infatti, a dettare il principio generale della rappresentatività nella circoscrizione interessata mentre il precetto di cui il rimettente si duole – ovvero la possibilità per le organizzazioni imprenditoriali aventi natura interprovinciale o regionale di partecipare alla procedura di rinnovo in esame solo in caso di assenza di un loro livello nazionale – deriva dal combinato disposto delle norme secondarie, di cui ai commi 2 e 6 dell’art. 2 del d.m. n. 156 del 2011, le quali, non specificando la norma primaria, non possono essere oggetto del giudizio di costituzionalità).