Regioni (competenza esclusiva statale) - Ordinamento civile e penale - Possibilità, per le regioni, di incidere sui diritti dominicali del demanio statale mediante esercizio di proprie funzioni amministrative - Esclusione (nel caso di specie: non fondatezza, per erroneo presupposto interpretativo, delle questioni promosse dal Governo avverso una disposizione della Regione autonoma Sardegna la quale prevede che il piano urbanistico comunale deve considerare anche le acque costiere immediatamente prospicenti la linea di battigia marina, alle quali, in mancanza di specifica normativa, si estende la disciplina delle aree a terra). (Classif. 216021).
La titolarità in capo alle regioni di funzioni legislative e amministrative non può incidere sulle facoltà dello Stato in quanto proprietario, in quanto la disciplina degli aspetti dominicali del demanio statale rientra nella materia dell’ordinamento civile di competenza legislativa esclusiva dello Stato. (Precedenti: S. 370/2008 - mass. 32916; S. 102/2008 - mass. 32274; S. 94/2008 - mass. 32257; S. 427/2004 - mass. 29010; S. 286/2004 - mass. 28755; S. 343/1995 - mass. 22277).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. l, Cost. e all’art. 3, lett. l, dello statuto speciale, dell’art. 27, comma 1, lett. a, della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, la quale, nel modificare l’art. 19, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 45 del 1989, prevede che il piano urbanistico comunale deve considerare anche «le acque costiere» di cui all’art. 54 cod. ambiente immediatamente prospicienti la linea di battigia marina e che alle stesse «acque costiere», in mancanza di specifica normativa, si estende la disciplina delle aree a terra. Il ricorrente muove da un’erronea premessa interpretativa, in quanto la disposizione regionale impugnata, nello stabilire l’ambito spaziale di applicazione dei piani urbanistici comunali, non devolve ai comuni compresi nel territorio regionale attribuzioni spettanti allo Stato in quanto proprietario del demanio marittimo. In particolare, essa non prevede delimitazioni, ampliamenti o sdemanializzazioni del demanio marittimo, ex artt. 32, 33, 34 e 35 cod. nav., ma è l’espressione della potestà legislativa attribuita alla Regione autonoma Sardegna nella materia «edilizia ed urbanistica», di cui all’art. 3, lett. f, dello statuto speciale, potestà che coesiste, sul mare territoriale, con i poteri anche di natura dominicale dello Stato e che prescinde da ogni problema relativo all’appartenenza dello stesso mare territoriale.