Sentenza 80/2012 (ECLI:IT:COST:2012:80)
Massima numero 36222
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  02/04/2012;  Decisione del  02/04/2012
Deposito del 05/04/2012; Pubblicazione in G. U. 11/04/2012
Massime associate alla pronuncia:  36202  36203  36204  36205  36206  36207  36208  36209  36210  36211  36212  36213  36214  36215  36216  36217  36218  36219  36220  36221  36223  36224  36225  36226  36227  36228  36229  36230  36231


Titolo
Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo - Obbligo per le agenzie di viaggio e turismo di stipulare "congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti" - Ricorso della Regione Veneto - Asserito eccesso di delega - Insussistenza - Disposizioni che si mantengono nell'ambito della materia ordinamento civile, di competenza esclusiva statale - Inammissibilità della questione.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), promossa dalla Regione Veneto, nella parte in cui dispone l'approvazione dell'art. 19 dell'allegato 1: contenendo una norma che sancisce, a carico delle agenzie di viaggio e turismo, l'obbligo di stipulare «congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti», l'art. 19 incide sul sistema di garanzie posto a tutela del cliente delle agenzie di viaggio e turismo, e quindi sulla materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato, sicché l'asserita violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., non ridonda in una lesione delle competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  23/05/2011  n. 79  art. 1  co. 1

decreto legislativo  23/05/2011  n. 79  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  28/11/2005  n. 246  art.