Sentenza 80/2012 (ECLI:IT:COST:2012:80)
Massima numero 36224
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  02/04/2012;  Decisione del  02/04/2012
Deposito del 05/04/2012; Pubblicazione in G. U. 11/04/2012
Massime associate alla pronuncia:  36202  36203  36204  36205  36206  36207  36208  36209  36210  36211  36212  36213  36214  36215  36216  36217  36218  36219  36220  36221  36222  36223  36225  36226  36227  36228  36229  36230  36231


Titolo
Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo - Apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie, già legittimate ad operare - Esclusione della nomina di un direttore tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio - Esorbitanza dall'oggetto posto dalla legge delega n. 246 del 2005, consistente nella semplificazione del sistema normativo statale e nella creazione di testi normativi coordinati, comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili - Illegittima introduzione di una disciplina innovativa dei rapporti tra Stato e Regioni, in materia di competenza residuale - Eccesso di delega che ridonda nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili.

Testo
E' illegittimo l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone l'approvazione dell'art. 20, comma 2, dell'allegato 1: tale norma, disponendo che l'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie, già legittimate ad operare, non richiede la nomina di un direttore tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio, disciplina un aspetto di dettaglio nella materia "turismo", attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni (il che rende la questione ammissibile, in quanto l'asserita violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. ridonda nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo), e opera una variazione del riparto delle competenze tra Stato e Regioni, quale emerge dalla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, a seguito della legge cost. n. 3 del 2001, non contemplata dalla delega contenuta nella legge n. 246 del 2005, che mira al coordinamento formale ed alla ricomposizione logico-sistematica di settori omogenei di legislazione statale, mediante la creazione di testi normativi coordinati, tendenzialmente comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili, con assorbimento degli ulteriori profili.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  23/05/2011  n. 79  art. 1  co. 1

decreto legislativo  23/05/2011  n. 79  art.   co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 4

Altri parametri e norme interposte

legge  28/11/2005  n. 246  art.