Giudizio costituzionale in via incidentale - Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secondo il diritto vivente - Definizione - Competenza riservata alla funzione di nomofilachia della Cassazione - Formazione di diritto vivente in relazione ai provvedimenti cautelari - Tendenziale esclusione - Possibile difformità del diritto vivente definito dalla Cassazione con la Carta costituzionale - Conseguente necessità di una pronuncia costituzionale. (Classif. 112006).
Ricade nel sindacato della Corte costituzionale accertare la compatibilità costituzionale della norma in forza del significato ad essa attribuito da una giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione. Se, infatti, a quest’ultima compete la nomofilachia, il diritto vivente – atteso che la “vivenza” della norma costituisce una vicenda per definizione aperta – non è sempre conforme ai dettami della Carta Costituzionale; in presenza di tale diritto vivente, la Corte non ha la possibilità di proporre differenti soluzioni interpretative, ma deve limitarsi a stabilire se lo stesso sia o meno conforme ai principi costituzionali. (Precedenti: S. 243/2022; S. 20/2022 - mass. 44656; S. 13/2022; S. 33/2021 - mass. 43634; S. 1/2021 - mass. 43155; S. 266/2006 - mass. 30580; S. 167/1984 - mass. 11482).
È difficilmente ipotizzabile un diritto vivente in relazione ai provvedimenti cautelari, essendo precluso, rispetto ad essi, l’accesso al giudizio di legittimità anche attraverso lo strumento del ricorso straordinario per cassazione. (Precedente: S. 54/2023 - mass. 45420).