Sentenza 80/2012 (ECLI:IT:COST:2012:80)
Massima numero 36227
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
02/04/2012; Decisione del
02/04/2012
Deposito del 05/04/2012; Pubblicazione in G. U. 11/04/2012
Titolo
Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo - Incentivazione di iniziative di promozione turistica finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico italiano - Ricorso delle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto - Asserito eccesso di delega - Insussistenza - Disposizioni che pongono un principio generale di valorizzazione e di promozione dei beni culturali con finalità turistica e che non oltrepassano i limiti della competenza statale - Inammissibilità della questione.
Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo - Incentivazione di iniziative di promozione turistica finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico italiano - Ricorso delle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto - Asserito eccesso di delega - Insussistenza - Disposizioni che pongono un principio generale di valorizzazione e di promozione dei beni culturali con finalità turistica e che non oltrepassano i limiti della competenza statale - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), promossa dalle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto, nella parte in cui dispone l'approvazione dell'art. 24 dell'allegato 1: contenendo una norma che disciplina l'«incentivazione di iniziative di promozione turistica finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico italiano», l'art. 24 non inibisce alle Regioni di intervenire attraverso analoghe attività volte a promuovere e a valorizzare, a fini turistici, i beni culturali presenti nel territorio regionale, e dettando un principio in tema di «valorizzazione dei beni culturali», e non altera il riparto di competenze tra Stato e Regioni ma favorisce il conseguimento dello scopo perseguito da Stato e Regioni, ciascuno nel proprio ambito di competenza, di realizzare un incremento qualitativo dell'offerta turistica, sicché l'asserita violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., non ridonda in una lesione delle competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), promossa dalle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto, nella parte in cui dispone l'approvazione dell'art. 24 dell'allegato 1: contenendo una norma che disciplina l'«incentivazione di iniziative di promozione turistica finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico italiano», l'art. 24 non inibisce alle Regioni di intervenire attraverso analoghe attività volte a promuovere e a valorizzare, a fini turistici, i beni culturali presenti nel territorio regionale, e dettando un principio in tema di «valorizzazione dei beni culturali», e non altera il riparto di competenze tra Stato e Regioni ma favorisce il conseguimento dello scopo perseguito da Stato e Regioni, ciascuno nel proprio ambito di competenza, di realizzare un incremento qualitativo dell'offerta turistica, sicché l'asserita violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., non ridonda in una lesione delle competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
23/05/2011
n. 79
art. 1
co. 1
decreto legislativo
23/05/2011
n. 79
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
co. 1
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 28/11/2005
n. 246
art.