Sentenza 80/2012 (ECLI:IT:COST:2012:80)
Massima numero 36227
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  02/04/2012;  Decisione del  02/04/2012
Deposito del 05/04/2012; Pubblicazione in G. U. 11/04/2012
Massime associate alla pronuncia:  36202  36203  36204  36205  36206  36207  36208  36209  36210  36211  36212  36213  36214  36215  36216  36217  36218  36219  36220  36221  36222  36223  36224  36225  36226  36228  36229  36230  36231


Titolo
Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo - Incentivazione di iniziative di promozione turistica finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico italiano - Ricorso delle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto - Asserito eccesso di delega - Insussistenza - Disposizioni che pongono un principio generale di valorizzazione e di promozione dei beni culturali con finalità turistica e che non oltrepassano i limiti della competenza statale - Inammissibilità della questione.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), promossa dalle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto, nella parte in cui dispone l'approvazione dell'art. 24 dell'allegato 1: contenendo una norma che disciplina l'«incentivazione di iniziative di promozione turistica finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico italiano», l'art. 24 non inibisce alle Regioni di intervenire attraverso analoghe attività volte a promuovere e a valorizzare, a fini turistici, i beni culturali presenti nel territorio regionale, e dettando un principio in tema di «valorizzazione dei beni culturali», e non altera il riparto di competenze tra Stato e Regioni ma favorisce il conseguimento dello scopo perseguito da Stato e Regioni, ciascuno nel proprio ambito di competenza, di realizzare un incremento qualitativo dell'offerta turistica, sicché l'asserita violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., non ridonda in una lesione delle competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  23/05/2011  n. 79  art. 1  co. 1

decreto legislativo  23/05/2011  n. 79  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76  co. 1

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  28/11/2005  n. 246  art.