Sentenza 80/2012 (ECLI:IT:COST:2012:80)
Massima numero 36228
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
02/04/2012; Decisione del
02/04/2012
Deposito del 05/04/2012; Pubblicazione in G. U. 11/04/2012
Titolo
Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo - Incentivazione di iniziative di promozione turistica finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico italiano - Ricorso delle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto - Asserita attrazione in sussidiarietà delle funzioni amministrative e legislative in un ambito materiale di competenza legislativa residuale, "turismo", o , in alternativa, in un ambito di competenza legislativa concorrente, "valorizzazione dei beni culturali e ambientali" - Asserita lesione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Disposizioni che pongono un principio generale di valorizzazione e di promozione dei beni culturali con finalità turistica e che non oltrepassano i limiti della competenza statale - Non fondatezza della questione.
Turismo - Decreto delegato recante il codice del turismo - Incentivazione di iniziative di promozione turistica finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico italiano - Ricorso delle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto - Asserita attrazione in sussidiarietà delle funzioni amministrative e legislative in un ambito materiale di competenza legislativa residuale, "turismo", o , in alternativa, in un ambito di competenza legislativa concorrente, "valorizzazione dei beni culturali e ambientali" - Asserita lesione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Disposizioni che pongono un principio generale di valorizzazione e di promozione dei beni culturali con finalità turistica e che non oltrepassano i limiti della competenza statale - Non fondatezza della questione.
Testo
E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone l'approvazione dell'art. 19 dell'allegato 1, promossa dalle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, 118 e 120 Cost.: contenendo una norma che disciplina l'«incentivazione di iniziative di promozione turistica finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico italiano», non inibisce alle Regioni di intervenire attraverso analoghe attività volte a promuovere e a valorizzare, a fini turistici, i beni culturali presenti nel territorio regionale, e dettando un principio in tema di «valorizzazione dei beni culturali», l'art. 24 non altera il riparto di competenze tra Stato e Regioni ma favorisce il conseguimento dello scopo perseguito da Stato e Regioni, ciascuno nel proprio ambito di competenza, di realizzare un incremento qualitativo dell'offerta turistica, non lede la competenza regionale esclusiva in materia di turismo.
E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone l'approvazione dell'art. 19 dell'allegato 1, promossa dalle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, 118 e 120 Cost.: contenendo una norma che disciplina l'«incentivazione di iniziative di promozione turistica finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico italiano», non inibisce alle Regioni di intervenire attraverso analoghe attività volte a promuovere e a valorizzare, a fini turistici, i beni culturali presenti nel territorio regionale, e dettando un principio in tema di «valorizzazione dei beni culturali», l'art. 24 non altera il riparto di competenze tra Stato e Regioni ma favorisce il conseguimento dello scopo perseguito da Stato e Regioni, ciascuno nel proprio ambito di competenza, di realizzare un incremento qualitativo dell'offerta turistica, non lede la competenza regionale esclusiva in materia di turismo.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
23/05/2011
n. 79
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte
legge 28/11/2005
n. 246
art.