Regioni (in genere) - Giunta regionale - Sentenza del Consiglio di Stato, confermativa di una sentenza del T.A.R. per la Campania, con cui è stato annullato l'atto del Presidente della Giunta regionale di nomina di un assessore (per violazione del principio delle quote rosa) - Ricorso per conflitto tra enti proposto dalla Regione Campania - Denuncia vertente su un problema di interpretazione del diritto vigente - Utilizzo del conflitto come improprio mezzo di gravame avverso le sentenze del giudice amministrativo - Inammissibilità del ricorso.
Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso relativo al conflitto di attribuzione, proposto dalla Regione Campania nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla sentenza confermativa del Consiglio di Stato, sezione V, con cui è stato annullato l'atto del Presidente della Giunta regionale di nomina di un assessore, per violazione dell'art. 122, quinto comma, della Costituzione, perché sembra un improprio mezzo di gravame avverso le sentenze del giudice amministrativo. Infatti, la circostanza che il Presidente della Giunta sia un organo politico ed eserciti un potere politico, che si concretizza anche nella nomina degli assessori, non comporta che i suoi atti siano tutti e sotto ogni profilo insindacabili. Né, d'altra parte, la presenza di alcuni vincoli altera, di per sé, la natura politica del potere esercitato dal Presidente con l'atto di nomina degli assessori, ma piuttosto ne delimita lo spazio di azione. Pertanto, l'atto di nomina degli assessori risulterà, dunque, sindacabile in sede giurisdizionale, se e in quanto abbia violato una norma giuridica.