Ordinanza 82/2012 (ECLI:IT:COST:2012:82)
Massima numero 36234
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del
02/04/2012; Decisione del
02/04/2012
Deposito del 05/04/2012; Pubblicazione in G. U. 11/04/2012
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Circolazione stradale - Guida sotto l'influenza dell'alcool - Misurazione del tasso alcolemico - Rilevanza anche dei centilitri, secondo la giurisprudenza della Cassazione considerata "diritto vivente", ancorché non espressi nel testo scritto della norma impugnata - Asserita irragionevolezza, lesione del principio di certezza del diritto, lesione di diritti fondamentali, nonché inosservanza degli obblighi internazionali nascenti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo - Questione prospettata da giudice che non deve fare applicazione nel giudizio a quo della norma censurata, per avvenuta depenalizzazione della fattispecie di reato - Difetto del requisito della rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Circolazione stradale - Guida sotto l'influenza dell'alcool - Misurazione del tasso alcolemico - Rilevanza anche dei centilitri, secondo la giurisprudenza della Cassazione considerata "diritto vivente", ancorché non espressi nel testo scritto della norma impugnata - Asserita irragionevolezza, lesione del principio di certezza del diritto, lesione di diritti fondamentali, nonché inosservanza degli obblighi internazionali nascenti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo - Questione prospettata da giudice che non deve fare applicazione nel giudizio a quo della norma censurata, per avvenuta depenalizzazione della fattispecie di reato - Difetto del requisito della rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale − sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, "ai principi di ragionevolezza e di certezza del diritto", nonché all'art. 117 Cost., in relazione agli artt. 7 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo − dell'articolo 186, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui introduce, secondo il diritto vivente, come cifre "significative" ai fini della misurazione del tasso alcolemico quelle centesimali, ancorché non espresse nel testo scritto della norma impugnata. Il giudice a quo − pur riconoscendo che, in data successiva a quella in cui si sono svolti i fatti oggetto del giudizio sottoposto al suo esame, l'art. 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120, ha depenalizzato la disposizione oggi all'esame di questa Corte, sostituendo alla sanzione penale una sanzione amministrativa − ritiene egualmente rilevante la questione dovendo comunque pronunciarsi sulla legittimità della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Nondimeno, tale motivazione sulla rilevanza non può essere condivisa, perché − vigendo per le sanzioni amministrative accessorie a una sanzione penale conseguente all'accertamento di un reato il principio di legalità, alla luce del quale nessuno può esservi assoggettato se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione (art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale) - la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida è da considerare venuta meno in quanto accessoria rispetto ad una ipotesi di reato ormai depenalizzata; né tale sanzione è applicabile in base al nuovo testo dell'art. 186, comma 2, lettera a), cod. strada, perché tale previsione è entrata in vigore successivamente al momento in cui il fatto è avvenuto. Il rimettente non è dunque chiamato, nel giudizio in corso, a fare applicazione della censurata disposizione, il che implica il venir meno del necessario requisito della rilevanza.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale − sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, "ai principi di ragionevolezza e di certezza del diritto", nonché all'art. 117 Cost., in relazione agli artt. 7 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo − dell'articolo 186, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui introduce, secondo il diritto vivente, come cifre "significative" ai fini della misurazione del tasso alcolemico quelle centesimali, ancorché non espresse nel testo scritto della norma impugnata. Il giudice a quo − pur riconoscendo che, in data successiva a quella in cui si sono svolti i fatti oggetto del giudizio sottoposto al suo esame, l'art. 33 della legge 29 luglio 2010, n. 120, ha depenalizzato la disposizione oggi all'esame di questa Corte, sostituendo alla sanzione penale una sanzione amministrativa − ritiene egualmente rilevante la questione dovendo comunque pronunciarsi sulla legittimità della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Nondimeno, tale motivazione sulla rilevanza non può essere condivisa, perché − vigendo per le sanzioni amministrative accessorie a una sanzione penale conseguente all'accertamento di un reato il principio di legalità, alla luce del quale nessuno può esservi assoggettato se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione (art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale) - la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida è da considerare venuta meno in quanto accessoria rispetto ad una ipotesi di reato ormai depenalizzata; né tale sanzione è applicabile in base al nuovo testo dell'art. 186, comma 2, lettera a), cod. strada, perché tale previsione è entrata in vigore successivamente al momento in cui il fatto è avvenuto. Il rimettente non è dunque chiamato, nel giudizio in corso, a fare applicazione della censurata disposizione, il che implica il venir meno del necessario requisito della rilevanza.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 186
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 7
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 8