Sentenza 85/2012 (ECLI:IT:COST:2012:85)
Massima numero 36238
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
02/04/2012; Decisione del
02/04/2012
Deposito del 12/04/2012; Pubblicazione in G. U. 18/04/2012
Titolo
Contraddittorio - Norme della Regione Veneto - Ricorso del Governo - Eccepita tardività della notificazione del ricorso alla parte convenuta - Applicabilità nei giudizi di legittimità costituzionale della regola della proroga del termine processuale che scade nel giorno di sabato al primo giorno non festivo - Reiezione dell'eccezione.
Contraddittorio - Norme della Regione Veneto - Ricorso del Governo - Eccepita tardività della notificazione del ricorso alla parte convenuta - Applicabilità nei giudizi di legittimità costituzionale della regola della proroga del termine processuale che scade nel giorno di sabato al primo giorno non festivo - Reiezione dell'eccezione.
Testo
Va rigettata l'eccezione di tardiva notificazione del ricorso in via principale. Infatti, quando il termine sessanta giorni stabilito per la notificazione del ricorso scade di sabato, deve ritenersi in termini la consegna del ricorso da parte del ricorrente all'agente postale per la notifica il lunedì successivo, così rispettando il principio enunciato dall'art. 155, quinto comma, del codice di procedura civile, secondo il quale, se un termine processuale scade nella giornata di sabato, esso è prorogato al primo giorno seguente non festivo. Orbene, a norma dell'art. 22 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche nei giudizi davanti alla Corte costituzionale si osservano, in quanto applicabili, anche le norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, disciplinati, ora, dal Codice del processo amministrativo, approvato dall'art. 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), il quale, all'art. 52, comma 5, detta una regola identica a quella espressa dal citato art. 155, quinto comma, del codice di procedura civile. Pertanto tale regola si applica anche ai giudizi davanti alla Corte costituzionale, sia - ai sensi dell'art. 22 della legge n. 87 del 1953 - perché enunciata nella vigente disciplina dei procedimenti giurisdizionali innanzi al Consiglio di Stato, sia perché - essendo espressa dal codice di procedura civile e dal codice del processo amministrativo - costituisce ormai un principio generale dell'ordinamento processuale.
Va rigettata l'eccezione di tardiva notificazione del ricorso in via principale. Infatti, quando il termine sessanta giorni stabilito per la notificazione del ricorso scade di sabato, deve ritenersi in termini la consegna del ricorso da parte del ricorrente all'agente postale per la notifica il lunedì successivo, così rispettando il principio enunciato dall'art. 155, quinto comma, del codice di procedura civile, secondo il quale, se un termine processuale scade nella giornata di sabato, esso è prorogato al primo giorno seguente non festivo. Orbene, a norma dell'art. 22 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche nei giudizi davanti alla Corte costituzionale si osservano, in quanto applicabili, anche le norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, disciplinati, ora, dal Codice del processo amministrativo, approvato dall'art. 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), il quale, all'art. 52, comma 5, detta una regola identica a quella espressa dal citato art. 155, quinto comma, del codice di procedura civile. Pertanto tale regola si applica anche ai giudizi davanti alla Corte costituzionale, sia - ai sensi dell'art. 22 della legge n. 87 del 1953 - perché enunciata nella vigente disciplina dei procedimenti giurisdizionali innanzi al Consiglio di Stato, sia perché - essendo espressa dal codice di procedura civile e dal codice del processo amministrativo - costituisce ormai un principio generale dell'ordinamento processuale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
18/03/2011
n. 7
art. 4
co. 1
legge della Regione Veneto
18/03/2011
n. 7
art. 15
co. 1
legge della Regione Veneto
18/03/2011
n. 7
art. 15
co. 2
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 22