Energia - Norme della Regione Veneto - Energia da fonti rinnovabili - Divieto temporaneo di rilasciare autorizzazioni alla realizzazione ed all'esercizio di impianti fotovoltaici a terra in area agricola di potenza di picco superiore a 200kWp, di impianti di produzione di energia alimentati da biomassa di potenza elettrica superiore a 500kWe, nonché di quelli alimentati a biogas e bioliquidi di potenza elettrica superiore a 1000kWe - Contrasto con le norme internazionali e con la normativa comunitaria, che manifestano un favor per le fonti energetiche rinnovabili al fine di eliminare la dipendenza dai carburanti fossili - Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli posti dalla normativa sovranazionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili.
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 4, comma 1, della legge della Regione Veneto 18 marzo 2011, n. 7, il quale vietando il rilascio di autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza superiore a determinati limiti per un consistente lasso di tempo, contrasta con le norme internazionali e comunitarie che incentivano il ricorso a tali fonti di energia. Infatti, la normativa internazionale (Protocollo di Kyoto addizionale alla Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato l'11 dicembre 1997, ratificato e reso esecutivo con legge 1° giugno 2002, n. 120) e quella comunitaria (direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE e direttiva 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE) manifestano un favor per le fonti energetiche rinnovabili al fine di eliminare la dipendenza dai carburanti fossili.
- In senso analogo, cfr. citata sentenza n. 124 del 2010.