Artigianato - Norme della Regione Marche - Disciplinari di produzione e marchio di origine e qualità denominato "Marche Eccellenza Artigiana (MEA)" - Inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea - Ricorso del Governo - Specifica modalità di adeguamento alla normativa europea, propria dei giudizi di legittimità promossi in via principale - Evocazione delle norme dell'Unione europea quali elemento integrante il parametro di legittimità di cui al primo comma dell'art. 117 della Costituzione - Ammissibilità delle censure.
Deve essere dichiarata ammissibile la questione di costituzionalità sollevata con ricorso dal governo relativa alle norme della legge regionale della Regione Marche sui disciplinari di produzione e marchio di origine e qualità denominato "marche eccellenza artigiana (mea)", perché le norme dell'Unione europea sono state correttamente evocate dal ricorrente per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost., quale elemento integrante il parametro di legittimità costituzionale. Infatti, l'inserimento dell'ordinamento italiano in quello comunitario comporta due diverse conseguenze, a seconda che il giudizio in cui si fa valere tale dubbio penda davanti al giudice comune ovvero davanti alla Corte costituzionale a seguito di ricorso proposto in via principale. Nel primo caso, le norme dell'Unione, se munite di efficacia diretta, impongono al giudice di disapplicare le norme interne statali e regionali, ove le ritenga non compatibili. Nel secondo caso, le medesime norme rendono concretamente operativo il parametro costituito dall'art. 117, primo comma, Cost., con conseguente declaratoria d'illegittimità costituzionale delle norme regionali che siano giudicate incompatibili con il diritto comunitario.
- Sull'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, 1° co. nei giudizi principali, vedi sentenza n. 348 del 2007 e n. 102 del 2008.