Sentenza 86/2012 (ECLI:IT:COST:2012:86)
Massima numero 36242
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  02/04/2012;  Decisione del  02/04/2012
Deposito del 12/04/2012; Pubblicazione in G. U. 18/04/2012
Massime associate alla pronuncia:  36241  36243


Titolo
Artigianato - Norme della Regione Marche - Approvazione, ad opera della Giunta, di disciplinari di produzione che descrivono e definiscono i materiali impiegati, le particolarità delle tecniche produttive, nonché qualunque altro elemento atto a caratterizzare le lavorazioni considerate - Diritto delle imprese artigiane, che svolgono la propria attività secondo i disciplinari, di avvalersi del marchio di origine e qualità denominato "Marche Eccellenza Artigiana (MEA)" - Inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di libera circolazione delle merci, e specificamente del divieto di adottare "misure ad effetto equivalente" - Illegittimità costituzionale - Estensione della declaratoria d'illegittimità costituzionale a tutte le norme che compongono la disposizione - Assorbimento di ulteriori profili.

Testo

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 21 della legge della Regione Marche n. 7 del 2011, che ha sostituito l'art. 34 della legge della stessa Regione n. 20 del 2003. La declaratoria d'illegittimità costituzionale comprende l'intera disposizione, avuto riguardo alla stretta connessione delle norme che la compongono e che hanno per oggetto l'approvazione, ad opera della giunta, di disciplinari di produzione che descrivono e definiscono i materiali impiegati, le particolarità delle tecniche produttive, nonché qualunque altro elemento atto a caratterizzare le lavorazioni considerate - diritto delle imprese artigiane, che svolgono la propria attività secondo i disciplinari, di avvalersi del marchio di origine e qualità denominato "marche eccellenza artigiana (mea)". Tale disciplina, infatti, non osserva i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'unione europea in materia di libera circolazione delle merci, e specificamente del divieto di adottare "misure ad effetto equivalente" e quindi viola l'art. 117, primo comma, Cost..

- Sul divieto di misure ad effetto equivalenti, Vedi la seguente giurisprudenza comunitaria: Corte di giustizia, sentenza 11 luglio 1974, in causa 8/1974, Dassonville contro Belgio; Corte di giustizia, sentenza 5 novembre 2002 in causa C-325/2000, Commissione contro Repubblica Federale di Germania; Corte di giustizia, sentenza 6 marzo 2003 in causa C-6/2002, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica Francese.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  29/04/2011  n. 7  art. 21  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 34  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 35  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 36