Sentenza 86/2012 (ECLI:IT:COST:2012:86)
Massima numero 36243
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  02/04/2012;  Decisione del  02/04/2012
Deposito del 12/04/2012; Pubblicazione in G. U. 18/04/2012
Massime associate alla pronuncia:  36241  36242


Titolo
Straniero - Professioni - Norme della Regione Marche - Maestri di sci stranieri non comunitari che intendano esercitare la professione temporaneamente o stabilmente nel territorio regionale - Requisiti - Ricorso del Governo - Ius superveniens satisfattivo delle pretese di parte ricorrente - Mancata applicazione medio tempore della disciplina impugnata - Cessazione della materia del contendere.

Testo

Deve essere dichiarata la cessata materia del contendere della questione di costituzionalità dell'art. 2 della legge della Regione Marche n. 7 del 2011, sostitutivo dell'art. 29 della legge regionale n. 4 del 1996, nella parte relativa ai commi 6 e 7, concernente i requisiti dei maestri di sci stranieri non comunitari che intendano esercitare la professione temporaneamente o stabilmente nel territorio regionale. Infatti, pochi giorni dopo la notificazione del ricorso, è entrata in vigore una nuova legge regionale (ius superveniens) pienamente satisfattiva delle pretese di parte ricorrente, con l'impegno della Regione Marche di escludere ogni ipotesi di applicazione medio tempore della disciplina oggetto dell'impugnazione.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  29/04/2011  n. 7  art. 2  co. 

legge della Regione Marche  23/01/1996  n. 4  art. 29  co. 6

legge della Regione Marche  23/01/1996  n. 4  art. 29  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte