Sentenza 87/2012 (ECLI:IT:COST:2012:87)
Massima numero 36244
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente QUARANTA - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
14/02/2012; Decisione del
14/02/2012
Deposito del 12/04/2012; Pubblicazione in G. U. 18/04/2012
Titolo
Reati ministeriali - Delitto di concussione contestato al Presidente del Consiglio dei ministri in carica, membro della Camera dei deputati - Indagini poste in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e richiesta di giudizio immediato del GIP presso il medesimo Tribunale - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Camera dei deputati - Intervento del Senato della Repubblica - Eccezione di inammissibilità proposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, fondata sulla mancata illustrazione delle conclusioni nell'atto di costituzione - Reiezione.
Reati ministeriali - Delitto di concussione contestato al Presidente del Consiglio dei ministri in carica, membro della Camera dei deputati - Indagini poste in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e richiesta di giudizio immediato del GIP presso il medesimo Tribunale - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Camera dei deputati - Intervento del Senato della Repubblica - Eccezione di inammissibilità proposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, fondata sulla mancata illustrazione delle conclusioni nell'atto di costituzione - Reiezione.
Testo
Nel giudizio per conflitto di attribuzioni sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano e del Giudice per le indagini preliminari di quest'ultimo Tribunale, in relazione alle indagini poste in essere dal PM (nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 55781/2010) nei confronti dell'on. Silvio Berlusconi, membro della Camera dei deputati, Presidente del Consiglio dei ministri in carica, ed alla richiesta ed emissione di decreto di giudizio immediato, non può essere accolta, in quanto infondata, l'eccezione, formulata dalla difesa del Procuratore della Repubblica di Milano, di inammissibilità dell'intervento del Senato della Repubblica in ragione della mancata illustrazione delle conclusioni nel relativo atto di costituzione. L' art. 37, quinto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87» (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) stabilisce che al giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è applicabile l'art. 25 di detta legge, che disciplina la costituzione in giudizio delle parti; l'art. 24 delle citate norme integrative, concernente la disciplina di detto giudizio, al comma 4, rende, inoltre, applicabile al medesimo, tra gli altri, l'art. 3 di tali norme. Stabilendo che la costituzione delle parti avviene «mediante deposito in cancelleria della procura speciale, con la elezione del domicilio, e delle deduzioni comprensive delle conclusioni», quest'ultima disposizione (analogamente a quella sottesa all'art. 19, comma 3, delle norme integrative) non subordina l'ammissibilità o validità della costituzione in giudizio all'adempimento ivi previsto, poiché, come già chiarito con altra pronuncia sullo specifico punto (sentenza n. 168 del 2010), «la corretta instaurazione del contraddittorio, in nome di un principio generale di diritto processuale, è subordinata al rispetto dei previsti termini perentori, mentre la disposizione secondo cui l'atto di costituzione della parte resistente deve contenere anche l'illustrazione delle conclusioni mira a sollecitare una adeguata prospettazione delle rispettive posizioni sin dall'ingresso delle parti nel giudizio, ai fini di un arricchimento della dialettica processuale». Il thema decidendum è, inoltre, circoscritto dal ricorso e le argomentazioni sviluppate nell'atto di costituzione «sono dirette a fornire elementi idonei a influenzare, sotto forma di fattori di conoscenza e di deduzioni logiche, il convincimento dell'organo giudicante intorno alle specifiche questioni» dibattute, mentre la mancata costituzione in giudizio della parte resistente o l'allegazione di rilievi insufficienti neppure conducono necessariamente all'accoglimento della questione sollevata con il ricorso, sicché è interesse della parte far valere le proprie ragioni in giudizio, adempiendo l'onere di prospettare argomenti difensivi. La disposizione mira, quindi, a stimolare l'apporto argomentativo delle parti, senza che siano prefigurabili conseguenze sanzionatorie nel caso di mancata illustrazione delle conclusioni formulate nell'atto di costituzione della parte convenuta o dell'interveniente, con conseguente non fondatezza dell'eccezione.
Nel giudizio per conflitto di attribuzioni sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano e del Giudice per le indagini preliminari di quest'ultimo Tribunale, in relazione alle indagini poste in essere dal PM (nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 55781/2010) nei confronti dell'on. Silvio Berlusconi, membro della Camera dei deputati, Presidente del Consiglio dei ministri in carica, ed alla richiesta ed emissione di decreto di giudizio immediato, non può essere accolta, in quanto infondata, l'eccezione, formulata dalla difesa del Procuratore della Repubblica di Milano, di inammissibilità dell'intervento del Senato della Repubblica in ragione della mancata illustrazione delle conclusioni nel relativo atto di costituzione. L' art. 37, quinto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87» (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) stabilisce che al giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è applicabile l'art. 25 di detta legge, che disciplina la costituzione in giudizio delle parti; l'art. 24 delle citate norme integrative, concernente la disciplina di detto giudizio, al comma 4, rende, inoltre, applicabile al medesimo, tra gli altri, l'art. 3 di tali norme. Stabilendo che la costituzione delle parti avviene «mediante deposito in cancelleria della procura speciale, con la elezione del domicilio, e delle deduzioni comprensive delle conclusioni», quest'ultima disposizione (analogamente a quella sottesa all'art. 19, comma 3, delle norme integrative) non subordina l'ammissibilità o validità della costituzione in giudizio all'adempimento ivi previsto, poiché, come già chiarito con altra pronuncia sullo specifico punto (sentenza n. 168 del 2010), «la corretta instaurazione del contraddittorio, in nome di un principio generale di diritto processuale, è subordinata al rispetto dei previsti termini perentori, mentre la disposizione secondo cui l'atto di costituzione della parte resistente deve contenere anche l'illustrazione delle conclusioni mira a sollecitare una adeguata prospettazione delle rispettive posizioni sin dall'ingresso delle parti nel giudizio, ai fini di un arricchimento della dialettica processuale». Il thema decidendum è, inoltre, circoscritto dal ricorso e le argomentazioni sviluppate nell'atto di costituzione «sono dirette a fornire elementi idonei a influenzare, sotto forma di fattori di conoscenza e di deduzioni logiche, il convincimento dell'organo giudicante intorno alle specifiche questioni» dibattute, mentre la mancata costituzione in giudizio della parte resistente o l'allegazione di rilievi insufficienti neppure conducono necessariamente all'accoglimento della questione sollevata con il ricorso, sicché è interesse della parte far valere le proprie ragioni in giudizio, adempiendo l'onere di prospettare argomenti difensivi. La disposizione mira, quindi, a stimolare l'apporto argomentativo delle parti, senza che siano prefigurabili conseguenze sanzionatorie nel caso di mancata illustrazione delle conclusioni formulate nell'atto di costituzione della parte convenuta o dell'interveniente, con conseguente non fondatezza dell'eccezione.
Atti oggetto del giudizio
09/02/2011
n.
art.
co.
15/02/2011
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 96
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 24
legge 11/03/1953
n. 87
art. 25
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 5
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008) 11/03/1953
n.
art. 3
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008) 11/03/1953
n.
art. 24
co. 4