Sentenza 87/2012 (ECLI:IT:COST:2012:87)
Massima numero 36247
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente QUARANTA - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
14/02/2012; Decisione del
14/02/2012
Deposito del 12/04/2012; Pubblicazione in G. U. 18/04/2012
Titolo
Reati ministeriali - Delitto di concussione contestato al Presidente del Consiglio dei ministri in carica, membro della Camera dei deputati - Indagini poste in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e richiesta di giudizio immediato del GIP presso il medesimo Tribunale - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Camera dei deputati - Omessa comunicazione al Presidente della Camera, prodromica al coinvolgimento della Camera nella valutazione circa la ministerialità del reato - Ritenuta lesione del principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato - Insussistenza - Dichiarazione che spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ed al Giudice per le indagini preliminari di detto Tribunale esercitare le proprie attribuzioni, omettendo di informare la Camera dei deputati della pendenza del procedimento penale nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in carica - Assorbimento di ulteriore questione.
Reati ministeriali - Delitto di concussione contestato al Presidente del Consiglio dei ministri in carica, membro della Camera dei deputati - Indagini poste in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e richiesta di giudizio immediato del GIP presso il medesimo Tribunale - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Camera dei deputati - Omessa comunicazione al Presidente della Camera, prodromica al coinvolgimento della Camera nella valutazione circa la ministerialità del reato - Ritenuta lesione del principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato - Insussistenza - Dichiarazione che spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ed al Giudice per le indagini preliminari di detto Tribunale esercitare le proprie attribuzioni, omettendo di informare la Camera dei deputati della pendenza del procedimento penale nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in carica - Assorbimento di ulteriore questione.
Testo
In merito al conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera del Deputati nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano e del Giudice per le indagini preliminari di quest'ultimo Tribunale − in relazione alle indagini poste in essere dal PM (nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 55781/2010) nei confronti dell'on. Silvio Berlusconi, membro della Camera dei deputati, Presidente del Consiglio dei ministri in carica, ed alla richiesta di giudizio immediato formulata in data 9 febbraio 2011 (nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 5657/11), relativamente al contestato delitto di concussione, nonché, sempre in riferimento solo a tale ultimo reato, al decreto di giudizio immediato, in data 15 febbraio 2011, del GIP (nell'ambito del procedimento R.G.G.I.P. n. 1297/11) − va affermato che spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ed al Giudice per le indagini preliminari di detto Tribunale esercitare le proprie attribuzioni, omettendo di informare la Camera dei deputati della pendenza del procedimento penale nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in carica. Va infatti escluso che le fonti normative, costituzionali e primarie, abbiano introdotto l'obbligo dell'autorità giudiziaria di informare la Camera competente della pendenza del procedimento comune per reato attribuibile al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero ad un ministro, e nell'impossibilità di ricavare simile precetto dal principio di leale collaborazione, viene meno ogni fondamento giuridico su cui poggiare la pretesa della ricorrente di essere resa edotta dei fatti, dato che esso neppure è rinvenibile - come ha, invece, sostenuto la Camera dei deputati - nei «basilari canoni di ragionevolezza ed idoneità allo scopo che a mente dell'art. 3 Cost. presiedono all'interpretazione della legge».Tale canone non è, infatti, vulnerato da un'esegesi che, nel quadro di un ordinamento nel quale le immunità non possono che originarsi dalla Costituzione e sono soggette a stretta interpretazione, prevede l'intervento del tribunale dei ministri nelle sole ipotesi di illecito commesso nell'esercizio delle funzioni, collocandolo armonicamente nella regolamentazione di sistema, caratterizzata da un corretto bilanciamento dei principi di generale attribuzione all'autorità giudiziaria ordinaria della giurisdizione penale e di tutela delle attribuzioni costituzionali del Parlamento ex art. 96 Cost., dato che a quest'ultimo spetta l'accesso a questa Corte, per porre in discussione un eventuale erroneo esercizio delle proprie attribuzioni da parte del potere giudiziario che, eventualmente, abbia impedito alla Camera competente ai sensi di tale ultima norma della Costituzione di deliberare sull'autorizzazione a procedere, sollevando un conflitto avente contenuto diverso da quello proposto con il presente giudizio. La negazione dell'obbligo di informare la Camera competente comporta l'assorbimento dell'ulteriore questione, logicamente e giuridicamente subordinata, avente ad oggetto l'accertamento dell'idoneità dell'informazione fornita in occasione della più volte richiamata richiesta del PM di autorizzazione ad eseguire perquisizioni di alcuni locali nella disponibilità del Presidente del Consiglio dei ministri in carica a farlo ritenere adempiuto
In merito al conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera del Deputati nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano e del Giudice per le indagini preliminari di quest'ultimo Tribunale − in relazione alle indagini poste in essere dal PM (nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 55781/2010) nei confronti dell'on. Silvio Berlusconi, membro della Camera dei deputati, Presidente del Consiglio dei ministri in carica, ed alla richiesta di giudizio immediato formulata in data 9 febbraio 2011 (nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 5657/11), relativamente al contestato delitto di concussione, nonché, sempre in riferimento solo a tale ultimo reato, al decreto di giudizio immediato, in data 15 febbraio 2011, del GIP (nell'ambito del procedimento R.G.G.I.P. n. 1297/11) − va affermato che spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ed al Giudice per le indagini preliminari di detto Tribunale esercitare le proprie attribuzioni, omettendo di informare la Camera dei deputati della pendenza del procedimento penale nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in carica. Va infatti escluso che le fonti normative, costituzionali e primarie, abbiano introdotto l'obbligo dell'autorità giudiziaria di informare la Camera competente della pendenza del procedimento comune per reato attribuibile al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero ad un ministro, e nell'impossibilità di ricavare simile precetto dal principio di leale collaborazione, viene meno ogni fondamento giuridico su cui poggiare la pretesa della ricorrente di essere resa edotta dei fatti, dato che esso neppure è rinvenibile - come ha, invece, sostenuto la Camera dei deputati - nei «basilari canoni di ragionevolezza ed idoneità allo scopo che a mente dell'art. 3 Cost. presiedono all'interpretazione della legge».Tale canone non è, infatti, vulnerato da un'esegesi che, nel quadro di un ordinamento nel quale le immunità non possono che originarsi dalla Costituzione e sono soggette a stretta interpretazione, prevede l'intervento del tribunale dei ministri nelle sole ipotesi di illecito commesso nell'esercizio delle funzioni, collocandolo armonicamente nella regolamentazione di sistema, caratterizzata da un corretto bilanciamento dei principi di generale attribuzione all'autorità giudiziaria ordinaria della giurisdizione penale e di tutela delle attribuzioni costituzionali del Parlamento ex art. 96 Cost., dato che a quest'ultimo spetta l'accesso a questa Corte, per porre in discussione un eventuale erroneo esercizio delle proprie attribuzioni da parte del potere giudiziario che, eventualmente, abbia impedito alla Camera competente ai sensi di tale ultima norma della Costituzione di deliberare sull'autorizzazione a procedere, sollevando un conflitto avente contenuto diverso da quello proposto con il presente giudizio. La negazione dell'obbligo di informare la Camera competente comporta l'assorbimento dell'ulteriore questione, logicamente e giuridicamente subordinata, avente ad oggetto l'accertamento dell'idoneità dell'informazione fornita in occasione della più volte richiamata richiesta del PM di autorizzazione ad eseguire perquisizioni di alcuni locali nella disponibilità del Presidente del Consiglio dei ministri in carica a farlo ritenere adempiuto
Atti oggetto del giudizio
09/02/2011
n.
art.
co.
15/02/2011
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 96
legge costituzionale
art. 6
Altri parametri e norme interposte