Reati ministeriali - Delitti, in concorso con terzi, di abuso d'ufficio e concussione, contestati al "segretario nazionale del partito politico UDEUR", nel periodo di tempo in cui era ministro della giustizia - Indagini poste in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e dalla Procura della Repubblica di Napoli, duplice richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica di Napoli, nonché ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Senato della Repubblica - Fase di merito - Conferma dell'ammissibilità del conflitto, già ritenuta con l'ordinanza n. 104 del 2011.
Va affermata definitivamente l'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, e del Giudice dell'udienza preliminare di quest'ultimo Tribunale, chiedendo alla Corte di dichiarare che non spettava a tali organi aprire e proseguire un procedimento penale a carico del Ministro della giustizia in carica all'epoca dei fatti Clemente Mastella, senza trasmettere, invece, gli atti ai sensi dell'art. 6 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione), perché di tale procedimento fosse investito il Collegio per i reati ministeriali, e, comunque, senza informare la Camera competente ai sensi dell'art. 96 della Costituzione. Non vi sono dubbi, in particolare, circa la legittimazione a sollevare conflitto da parte del Senato della Repubblica cui spetterebbe pronunciarsi ai sensi dell'art. 96 Cost. nel caso di specie, giacché il ministro non è allo stato membro del Parlamento, né più lo era, ammesso che ciò rilevi, quando l'autorità giudiziaria, adottando gli atti di cui si chiede l'annullamento, si sarebbe sottratta al proprio dovere di devolvere l'indagine al tribunale dei ministri, e comunque di informarne il Senato (art. 5 della legge cost. n. 1 del 1989). Né può venire in contestazione la legittimazione a resistere dei Procuratori della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e di Napoli e del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, in quanto investiti, con riferimento alla vicenda oggetto di conflitto, gli uni della quota di potere costituzionale preposta all'esercizio dell'azione penale e allo svolgimento delle indagini ad esso finalizzate e l'altro dell'esercizio di funzioni giurisdizionali svolte in posizione di piena indipendenza. Né la circostanza che il ricorso abbia ad oggetto atti tipici propri del potere giudiziario ne compromette, nel caso di specie, l'ammissibilità. Se è vero, infatti, che il conflitto di attribuzione non può degenerare, a pena di inammissibilità, in strumento atipico di impugnazione diretto contro atti giurisdizionali, è altrettanto indubbio che tale principio non è invocabile, tuttavia, nelle ipotesi in cui venga posta in discussione non già la fedele applicazione della legge da parte dell'autorità giudiziaria, ma l'assunzione da parte di quest'ultima di una decisione estranea all'ambito oggettivo della giurisdizione di cui il magistrato è titolare, comunque idonea a menomare l'altrui attribuzione costituzionale: e, secondo la prospettazione del Senato della Repubblica, coltivando l'azione penale nelle forme ordinarie, PM e GIP, avrebbero esercitato una funzione, rispettivamente di indagine e di giudizio, che non sarebbe loro spettata. Il Senato della Repubblica non ha posto, con l'odierno ricorso, un mero problema di regolamento di confini tra competenza dell'autorità giudiziaria comune e tribunale dei ministri, al quale sarebbe infatti stata estranea: piuttosto, l'investitura del tribunale dei ministri, secondo il ricorrente, sarebbe prodromica al coinvolgimento della Camera competente nella valutazione concernente la ministerialità del reato. L'adempimento previsto dall'art. 6 della legge cost. n. 1 del 1989 viene perciò ricostruito come finalizzato non soltanto ad attivare l'organo giurisdizionale competente, ma anche a soddisfare una prerogativa costituzionale direttamente e senza mediazioni intestata alla Camera dei deputati, ai sensi dell'art. 96 Cost. Ciò che viene in rilievo, pertanto, non è la questione di competenza in sé, ma il fatto che, omettendo di trasmettere gli atti al tribunale dei ministri, l'autorità giudiziaria avrebbe menomato l'attribuzione costituzionale propria del Senato della Repubblica, per l'esercizio della quale detto tribunale agirebbe da indefettibile cerniera di collegamento.
- Per la delibazione dell'ammissibilità senza contraddittorio a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, del medesimo conflitto v. la richiamata ordinanza n. 104 del 2011.
- In ordine alla legittimazione attiva del Senato della Reopubblica a sollevare conflitto al fine di difendere le attribuzioni alla stessa spettanti ai sensi dell'art. 96 Cost., v., ex multis, le sentenze n. 241 del 2009 e n. 403 del 1994; nonché le ordinanze n. 313 e n. 241 del 2011, n. 211 del 2010, n. 8 del 2008 e n. 217 del 1994, tutte richiamate in sentenza.
- In ordine alla legittimazione passiva nel conflitto di attribuzione del Procuratore della Repubblica, v. ex multis, le citate ordinanze n. 276 del 2008, n. 73 del 2006 e n. 404 del 2005; in ordine a quella del Giudice per le indagini preliminari, v. la sentenza n. 241 del 2009 e le ordinanze n. 241 del 2011, n. 211 del 2010 e n. 8 del 2008, richiamate in sentenza.