Sentenza 88/2012 (ECLI:IT:COST:2012:88)
Massima numero 36250
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente QUARANTA - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
14/02/2012; Decisione del
14/02/2012
Deposito del 12/04/2012; Pubblicazione in G. U. 18/04/2012
Titolo
Reati ministeriali - Delitti, in concorso con terzi, di abuso d'ufficio e concussione, contestati al "segretario nazionale del partito politico UDEUR", nel periodo di tempo in cui era ministro della giustizia - Indagini poste in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e dalla Procura della Repubblica di Napoli, duplice richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica di Napoli, nonché ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Senato della Repubblica - Omessa comunicazione al Presidente del Senato, prodromica al coinvolgimento del Senato nella valutazione circa la ministerialità del reato - Ritenuta lesione del principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato - Insussistenza - Dichiarazione che spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Napoli, e al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli esercitare le proprie attribuzioni, omettendo di informare il Senato della Repubblica della pendenza del procedimento penale a carico del Ministro della giustizia in carica all'epoca dei fatti.
Reati ministeriali - Delitti, in concorso con terzi, di abuso d'ufficio e concussione, contestati al "segretario nazionale del partito politico UDEUR", nel periodo di tempo in cui era ministro della giustizia - Indagini poste in essere dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e dalla Procura della Repubblica di Napoli, duplice richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica di Napoli, nonché ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Senato della Repubblica - Omessa comunicazione al Presidente del Senato, prodromica al coinvolgimento del Senato nella valutazione circa la ministerialità del reato - Ritenuta lesione del principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato - Insussistenza - Dichiarazione che spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Napoli, e al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli esercitare le proprie attribuzioni, omettendo di informare il Senato della Repubblica della pendenza del procedimento penale a carico del Ministro della giustizia in carica all'epoca dei fatti.
Testo
In merito al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, e del Giudice dell'udienza preliminare di quest'ultimo Tribunale − chiedendo alla Corte di dichiarare che non spettava a tali organi aprire e proseguire un procedimento penale a carico del Ministro della giustizia in carica all'epoca dei fatti Clemente Mastella, senza trasmettere, invece, gli atti ai sensi dell'art. 6 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione), perché di tale procedimento fosse investito il Collegio per i reati ministeriali, e, comunque, senza informare la Camera competente ai sensi dell'art. 96 della Costituzione − va affermato che spettava tanto alle Procure di Santa Maria Capua Vetere e di Napoli, quanto al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, procedere per reato comune nei confronti del Ministro della giustizia in carica all'epoca dei fatti, omettendo di informarne il Senato della Repubblica. E' da escludersi, infatti, che un tale dovere possa ricavarsi dalle disposizioni costituzionali concernenti il procedimento per reato ministeriale, ed in particolar modo dall'art. 8, comma 4, della legge cost. n. 1 del 1989, che inerisce esclusivamente ai casi di archiviazione. Né il fondamento costituzionale dell'attribuzione rivendicata dal Senato potrebbe ricercarsi nel principio di leale collaborazione tra i poteri dello Stato, dal quale si vorrebbe desumere una regola informativa che − senza mutare la natura e la pienezza dei poteri di accertamento del giudice comune − verrebbe ad aggiungersi ad essi su di un piano parallelo, obbligandolo a rendere edotta la Camera competente del fatto storico, affinché quest'ultima sia posta nelle condizioni di valutarne la natura, e, se del caso, di reagire immediatamente con lo strumento del conflitto. Invero − considerato che presupposto perché la leale collaborazione venga a dettare regole di azione è la convergenza dei poteri verso la definizione, ciascuno secondo la propria sfera di competenza, di una fattispecie di rilievo costituzionale, ove essi, piuttosto che separati, sono invece coordinati dalla Costituzione, affinché la fattispecie si definisca per mezzo dell'apporto pluralistico dei soggetti tra cui è frazionato l'esercizio della sovranità − è evidente che il principio di leale collaborazione non abbia a declinarsi laddove non vi sia confluenza delle attribuzioni e la separazione costituisca l'essenza delle scelte compiute dalla Costituzione, al fine di ripartire ed organizzare le sfere di competenza costituzionale: fenomeno, questo, che si manifesta soprattutto rispetto al potere giudiziario, cui l'attuale sistema costituzionale fissa limiti rigidi alle prospettive di interazione con gli altri poteri. Nell'ipotesi di reato comune, il Parlamento, in difetto di una norma espressa, non ha dunque titolo per pretendere che l'azione del potere giudiziario sia aggravata da un ulteriore adempimento di tipo informativo, giacché essa si esaurisce interamente nella sfera di attribuzioni proprie di quest'ultimo, e non interferisce con altrui prerogative, fino a che il presupposto circa la ministerialità del reato non sia invece rivendicato in concreto dalla Camera competente. La sola ipotesi, del tutto astratta, che il reato possa essere stato commesso nell'esercizio delle funzioni ministeriali non è sufficiente, in altri termini, in presenza della generale clausola di competenza dell'autorità giudiziaria, a far scaturire, anche in via meramente potenziale, un'area comune di interferenza fra attribuzioni parlamentari e dell'ordine giudiziario, essendo a tal fine necessario che le prime siano state in concreto poste in collegamento con le seconde per iniziativa della Camera competente.
In merito al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Senato della Repubblica nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, e del Giudice dell'udienza preliminare di quest'ultimo Tribunale − chiedendo alla Corte di dichiarare che non spettava a tali organi aprire e proseguire un procedimento penale a carico del Ministro della giustizia in carica all'epoca dei fatti Clemente Mastella, senza trasmettere, invece, gli atti ai sensi dell'art. 6 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione), perché di tale procedimento fosse investito il Collegio per i reati ministeriali, e, comunque, senza informare la Camera competente ai sensi dell'art. 96 della Costituzione − va affermato che spettava tanto alle Procure di Santa Maria Capua Vetere e di Napoli, quanto al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, procedere per reato comune nei confronti del Ministro della giustizia in carica all'epoca dei fatti, omettendo di informarne il Senato della Repubblica. E' da escludersi, infatti, che un tale dovere possa ricavarsi dalle disposizioni costituzionali concernenti il procedimento per reato ministeriale, ed in particolar modo dall'art. 8, comma 4, della legge cost. n. 1 del 1989, che inerisce esclusivamente ai casi di archiviazione. Né il fondamento costituzionale dell'attribuzione rivendicata dal Senato potrebbe ricercarsi nel principio di leale collaborazione tra i poteri dello Stato, dal quale si vorrebbe desumere una regola informativa che − senza mutare la natura e la pienezza dei poteri di accertamento del giudice comune − verrebbe ad aggiungersi ad essi su di un piano parallelo, obbligandolo a rendere edotta la Camera competente del fatto storico, affinché quest'ultima sia posta nelle condizioni di valutarne la natura, e, se del caso, di reagire immediatamente con lo strumento del conflitto. Invero − considerato che presupposto perché la leale collaborazione venga a dettare regole di azione è la convergenza dei poteri verso la definizione, ciascuno secondo la propria sfera di competenza, di una fattispecie di rilievo costituzionale, ove essi, piuttosto che separati, sono invece coordinati dalla Costituzione, affinché la fattispecie si definisca per mezzo dell'apporto pluralistico dei soggetti tra cui è frazionato l'esercizio della sovranità − è evidente che il principio di leale collaborazione non abbia a declinarsi laddove non vi sia confluenza delle attribuzioni e la separazione costituisca l'essenza delle scelte compiute dalla Costituzione, al fine di ripartire ed organizzare le sfere di competenza costituzionale: fenomeno, questo, che si manifesta soprattutto rispetto al potere giudiziario, cui l'attuale sistema costituzionale fissa limiti rigidi alle prospettive di interazione con gli altri poteri. Nell'ipotesi di reato comune, il Parlamento, in difetto di una norma espressa, non ha dunque titolo per pretendere che l'azione del potere giudiziario sia aggravata da un ulteriore adempimento di tipo informativo, giacché essa si esaurisce interamente nella sfera di attribuzioni proprie di quest'ultimo, e non interferisce con altrui prerogative, fino a che il presupposto circa la ministerialità del reato non sia invece rivendicato in concreto dalla Camera competente. La sola ipotesi, del tutto astratta, che il reato possa essere stato commesso nell'esercizio delle funzioni ministeriali non è sufficiente, in altri termini, in presenza della generale clausola di competenza dell'autorità giudiziaria, a far scaturire, anche in via meramente potenziale, un'area comune di interferenza fra attribuzioni parlamentari e dell'ordine giudiziario, essendo a tal fine necessario che le prime siano state in concreto poste in collegamento con le seconde per iniziativa della Camera competente.
Atti oggetto del giudizio
11/05/2009
n.
art.
co.
02/02/2010
n.
art.
co.
20/10/2010
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 96
legge costituzionale
art. 6
Altri parametri e norme interposte