Sentenza 90/2012 (ECLI:IT:COST:2012:90)
Massima numero 36252
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  02/04/2012;  Decisione del  02/04/2012
Deposito del 12/04/2012; Pubblicazione in G. U. 18/04/2012
Massime associate alla pronuncia:  36253


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Trentino-Alto Adige - Accesso all'impiego regionale - Limite del 50 per cento dei posti a concorso da riservare all'ingresso esterno - Previsione che il rispetto della quota del 50 per cento dei posti mediante concorsi esterni venga assicurato anche con compensazione tra i diversi profili professionali - Violazione dei principi di ragionevolezza, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.

Testo

E' illegittimo l'art. 5, comma 5-ter, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 21 luglio 2000, n. 3 (Norme urgenti in materia di personale), aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera b), della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 17 maggio 2011, n. 4 (Modifica dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano), che al fine di fronteggiare vacanze in specifici profili professionali, senza ricorrere a nuove assunzioni di personale, consente l'assegnazione di non più del 50 per cento dei posti coperti attraverso procedure selettive pubbliche nel triennio precedente, mediante concorsi interni, ai quali è ammesso il personale in possesso dei requisiti previsti dal regolamento riguardante le modalità di accesso e dal contratto collettivo e prevede che il rispetto della predetta percentuale può essere assicurato anche con compensazione tra i diversi profili professionali: la disposizione regionale impugnata, in difformità dal dettato degli artt. 24 del d.lgs. n. 250 del 2009 e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, consentirebbe il bando di concorsi interamente riservati al personale interno, sia pure a fronte di concorsi accessibili invece esclusivamente dall'esterno, determinando una sostanziale deroga al principio secondo il quale non può essere riservata a concorsi interni una quota superiore al 50 per cento dei posti disponibili, con violazione dei principi di ragionevolezza, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost., e inoltre, sotto il profilo del buon andamento dell'amministrazione, il calcolo indifferenziato del cinquanta per cento dei posti riservata al personale interno, potrebbe determinare una riserva dei posti per i profili professionali più rilevanti a favore del personale interno e un'indizione di concorsi indirizzati a candidati esterni solo per le qualifiche e mansioni inferiori, con assorbimento di ulteriore censura.

- Sui limiti di legittimità delle deroghe al principio del concorso pubblico vedi sentenze n. 195, n. 150 e n. 100 del 2010, n. 293 del 2009.

- Sull'estensibilità del principio del concorso pubblico anche i casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio e quelli di trasformazione di rapporti già esistenti, vedi sentenza n. 68 del 2011, e alle progressione nei pubblici uffici, da ultimo, sentenza n. 30 del 2012.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige  21/07/2000  n. 3  art. 5  co. 5

legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige  17/05/2011  n. 4  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte