Sentenza 90/2012 (ECLI:IT:COST:2012:90)
Massima numero 36253
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  02/04/2012;  Decisione del  02/04/2012
Deposito del 12/04/2012; Pubblicazione in G. U. 18/04/2012
Massime associate alla pronuncia:  36252


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Trentino-Alto Adige - Accesso all'impiego regionale - Limite del 50 per cento dei posti a concorso da riservare all'ingresso esterno - Possibilità di derogarvi per le professionalità che si sviluppano su più livelli giuridico-economici per progressione verticale - Ricorso del Governo - Ius superveniens satisfattivo delle ragioni del ricorrente - Rinuncia al ricorso limitatamente alla censura de qua , in assenza di accettazione della Regione resistente - Mancata applicazione medio tempore della norma censurata - Cessazione della materia del contendere.

Testo

A seguito della rinuncia da parte della difesa erariale all'impugnazione dell'art. 4, comma 1, lettera a), della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 17 maggio 2011, n. 4 (Modifica dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e Bolzano), che modificando il comma 5 dell'art. 5, della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 21 luglio 2000, n. 3 (Norme urgenti in materia di personale), consente la deroga al limite del 50 per cento dei posti messi a concorso e riservati a candidati esterni all'amministrazione per quanto attiene «le professionalità che si sviluppano su più livelli giuridico-economici per progressione verticale» - rinuncia intervenuta a seguito della modifica della norma impugnata per effetto dell'art. 7, comma 3, della legge reg. 14 dicembre 2011, n. 8 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - Legge finanziaria), che tale deroga ha espunto - non risultando che la disposizione regionale impugnata abbia avuto applicazione medio tempore, pur in assenza dell'accettazione della Regione, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere per carenza di interesse del ricorrente.

- Conf., sulla cessazione della materia del contendere, sentenze n. 320 del 2008 e n. 451 del 2007; ordinanza n. 126 del 2010.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige  17/05/2011  n. 4  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  27/10/2009  n. 150  art. 24  

decreto legislativo  27/10/2009  n. 150  art. 62  

decreto legislativo  09/05/2001  n. 165  art. 52