Sentenza 91/2012 (ECLI:IT:COST:2012:91)
Massima numero 36256
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  04/04/2012;  Decisione del  04/04/2012
Deposito del 18/04/2012; Pubblicazione in G. U. 26/04/2012
Massime associate alla pronuncia:  36255


Titolo
Sanità Pubblica - Norme della Regione Puglia - Aziende sanitarie locali e IRCCS - Divieto per gli anni 2010-2012 di procedere alla copertura, mediante incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato, dei posti resisi vacanti dalla data di entrata in vigore della legge (c.d. blocco del turn-over ) - Mancata inclusione, fra i destinatari del predetto vincolo di assunzione, delle aziende ospedaliero-universitarie - Lamentata alterazione del quadro finanziario di riferimento del Piano di rientro, sottoscritto dalla Regione Puglia il 29 novembre 2010, nel cui ambito erano stati computati anche i risparmi derivanti dal blocco del turn-over per le aziende ospedaliero-universitarie - Ricorso del Governo - Asserita violazione di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - Erronea interpretazione della norma impugnata - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della Regione Puglia n. 5 del 2011, con la quale è stato modificato l'art. 2 della legge regionale 24 settembre 2010, n. 12, disponendo la soppressione, al comma 1 del citato art. 2, delle parole "Aziende ospedaliero-universitarie". Tale ultima disposizione era stata fatta oggetto di impugnativa davanti alla Corte, che, successivamente all'entrata in vigore dell'impugnato art. 3 della legge regionale n. 5 del 2011, l'ha dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 217 del 2011) nella parte in cui includeva fra le strutture sanitarie oggetto del divieto anche le aziende ospedaliero-universitarie, riconoscendo che il rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, che impone l'osservanza dei Piani di rientro oggetto di accordo, non può essere realizzato, con riguardo alle aziende ospedaliero-universitarie, in violazione dell'autonomia universitaria, costituzionalmente tutelata all'art. 33 Cost.; sicché, le misure necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa di cui al Piano di rientro concordato con lo Stato dovranno essere individuate, quanto alle suddette aziende ospedaliero-universitarie, mediante appositi protocolli d'intesa fra la Regione e le specifiche Università. Orbene, sulla base di tali argomenti, la questione proposta nei confronti della norma impugnata risulta priva di fondamento, in quanto frutto di un'erronea interpretazione della disposizione medesima, poiché detta norma si è solo limitata ad escludere dal novero degli enti automaticamente assoggettati, per unilaterale volontà della Regione, alla misura del blocco del turn-over anche le aziende ospedaliero-universitarie, per le quali la determinazione del regime del personale non può che essere il frutto di una collaborazione con le Università mediante appositi protocolli di intesa.

- In tema di autonomia universitaria, v. citata sentenza n. 68 del 2011.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  08/04/2011  n. 5  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte