Ordinanza 92/2012 (ECLI:IT:COST:2012:92)
Massima numero 36257
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  04/04/2012;  Decisione del  04/04/2012
Deposito del 18/04/2012; Pubblicazione in G. U. 26/04/2012
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Procedimento di dismissione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari appartenenti allo Stato - Diritto di prelazione del Comune - Esercizio nel termine di quindici giorni anziché in sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria - Asserita violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio di eguaglianza in relazione ad analoghe ipotesi di esercizio del diritto di prelazione riconosciuto ad enti pubblici - Censura di norma già sostituita da altra alla data dell'ordinanza di rimessione - Omessa motivazione in ordine all'applicabilità della norma nel giudizio a quo - Insufficiente ponderazione del quadro normativo e difetto di motivazione sulla rilevanza della questione sollevata - Manifesta inammissibilità.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui - sostituendo l'art. 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - ha stabilito in quindici giorni, anziché in sessanta giorni, il termine, decorrente dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria, entro il quale il Comune può esercitare il diritto di prelazione previsto dal comma 113 del citato art. 3, nell'ambito del procedimento di dismissione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari appartenenti allo Stato, in quanto il remittente, pur in presenza di intervenute modifiche normative - e, in particolare, a quella operata dall'art. 4, comma 3, della legge n. 488 del 1999 -, omette di chiarire per quali ragioni ritenga applicabile, nel giudizio a quo, una disposizione che, non soltanto alla data dell'ordinanza di rimessione, ma già all'epoca dell'esercizio del diritto di prelazione di cui si discute, risultava sostituita da altra priva della previsione della cui legittimità costituzionale si dubita, con conseguente insufficiente ponderazione del quadro normativo e difetto di motivazione sulla rilevanza della questione sollevata.

- In senso analogo, v. citate ordinanze n. 341 del 2011 e n. 76 del 2010.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/1997  n. 449  art. 14  co. 12

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte