Ordinanza 93/2012 (ECLI:IT:COST:2012:93)
Massima numero 36258
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
04/04/2012; Decisione del
04/04/2012
Deposito del 18/04/2012; Pubblicazione in G. U. 26/04/2012
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati e pene - Modifiche al codice penale - Nuovi termini di prescrizione - Applicazione, se più brevi, ai processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione - Esclusione - Asserito contrasto con il principio convenzionale del diritto dell'accusato al trattamento più lieve - Carente descrizione della fattispecie concreta che si risolve in difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Reati e pene - Modifiche al codice penale - Nuovi termini di prescrizione - Applicazione, se più brevi, ai processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione - Esclusione - Asserito contrasto con il principio convenzionale del diritto dell'accusato al trattamento più lieve - Carente descrizione della fattispecie concreta che si risolve in difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale − sollevate per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (segnatamente, con la sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo del 17 settembre 2009, ric. n. 10249/03, Scoppola contro Italia) − dell'articolo 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), che esclude l'applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, ai processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione. Entrambe le ordinanze di rimessione presentano carenze di descrizione della fattispecie concreta, omettendo, in particolare, entrambe di indicare se l'appello fosse pendente al momento dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 e, quanto alla seconda ordinanza di rimessione, anche il reato per il quale si procede: tali insufficienze nella descrizione delle fattispecie − non emendabili mediante la diretta lettura degli atti, impedita dal principio di autosufficienza dell'atto di rimessione − si risolvono in un difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni, precludendo così il necessario controllo in punto di rilevanza delle medesime.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale − sollevate per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (segnatamente, con la sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo del 17 settembre 2009, ric. n. 10249/03, Scoppola contro Italia) − dell'articolo 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), che esclude l'applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, ai processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione. Entrambe le ordinanze di rimessione presentano carenze di descrizione della fattispecie concreta, omettendo, in particolare, entrambe di indicare se l'appello fosse pendente al momento dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 e, quanto alla seconda ordinanza di rimessione, anche il reato per il quale si procede: tali insufficienze nella descrizione delle fattispecie − non emendabili mediante la diretta lettura degli atti, impedita dal principio di autosufficienza dell'atto di rimessione − si risolvono in un difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni, precludendo così il necessario controllo in punto di rilevanza delle medesime.
Atti oggetto del giudizio
legge
05/12/2005
n. 251
art. 10
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 7 come interpretato dalla Corte EDU