Ordinanza 94/2012 (ECLI:IT:COST:2012:94)
Massima numero 36259
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  04/04/2012;  Decisione del  04/04/2012
Deposito del 18/04/2012; Pubblicazione in G. U. 26/04/2012
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Circolazione stradale - Guida in stato di ebbrezza - Lamentata applicazione della sanzione penale ai casi di conduzione di veicoli non a motore, ovvero mancata previsione di sanzioni differenziate per la conduzione di veicoli a motore e non a motore, proporzionate al tipo di rischio immesso nella circolazione - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità della pena, nonché del principio di sufficiente determinatezza della legge penale - Censure prospettate in antitesi con la premessa interpretativa ritenuta preferibile dal rimettente - Questione formulata in modo contraddittorio, generico e apodittico - Manifesta inammissibilità.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., dell'art. 186, comma 2, in "combinato disposto" con l'art. 47 cod. strada, laddove prevede il ricorso allo strumento penale per sanzionare la guida in stato di ebbrezza di chi conduca qualunque tipo di veicolo, compreso il velocipede, e non lo utilizzi invece limitatamente alla guida di veicoli a motore, o comunque non prevede sanzioni differenziate tra veicoli a motore e non a motore, proporzionate al tipo di rischio immesso nella circolazione. Le censure di violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità della pena - incentrate sulla sottoposizione al medesimo trattamento sanzionatorio di situazioni non assimilabili - sono prospettate in antitesi con la premessa interpretativa ritenuta preferibile dal rimettente, secondo la quale la norma impugnata sarebbe da interpretare in modo tale da escludere dalla sfera applicativa del reato di guida in stato di ebbrezza la condotta di un conducente di un velocipede. Quanto alla lamentata violazione del principio di sufficiente determinatezza della legge penale, il rimettente muove da una premessa parimenti contraddittoria, facendo leva su alcuni canoni interpretativi, di carattere letterale o sistematico, che lo conducono ad accogliere una interpretazione "restrittiva" della norma incriminatrice, tale da escludere la riconducibilità ad essa della condotta di un conducente di un velocipede. Infine, le censure relative agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. sono formulate in modo generico e apodittico.

- Sull'inammissibilità di questioni formulate in modo contraddittorio v. la citata ordinanza n. 127 del 2009. - Sull'inammissibilità di questioni formulate in modo generico o apodittico v. la citata ordinanza n. 126 del 2011.

- Per l'orientamento secondo cui al fine di "verificare il rispetto del principio di tassatività o di determinatezza della norma penale occorre non già valutare isolatamente il singolo elemento descrittivo dell'illecito, bensì collegarlo con gli altri elementi costitutivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa s'inserisce", v., ex plurimis, la citata sentenza n. 282 del 2010.



Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 186  co. 2

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 47  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 27  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte