Ordinanza 95/2012 (ECLI:IT:COST:2012:95)
Massima numero 36260
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  04/04/2012;  Decisione del  04/04/2012
Deposito del 18/04/2012; Pubblicazione in G. U. 26/04/2012
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Spese di giustizia - Ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Esclusione dal beneficio per coloro che siano stati condannati per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto - Preclusione al giudice di verificare se detti reati abbiano effettivamente prodotto un reddito tale da superare, per l'anno antecedente alla richiesta, la soglia massima stabilita per l'accesso al beneficio - Asserita irragionevolezza, lesione del principio di presunzione di non colpevolezza e del diritto di difesa - Motivazione perplessa e contraddittoria in punto di rilevanza, ovvero gravemente carente - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, secondo e terzo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 91, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui esclude l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di coloro che siano stati condannati per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, precludendo al giudice di verificare se detti reati abbiano effettivamente prodotto un reddito tale da superare, per l'anno antecedente alla richiesta, la soglia massima stabilita per l'accesso al beneficio. Invero, quanto alla censura riferita al secondo comma dell'art. 27 Cost., essa palesa un carattere perplesso e contraddittorio relativamente alla motivazione in punto di rilevanza: lo stesso rimettente, infatti, ha più volte rilevato come, nei casi di specie, non venga in considerazione il preteso contrasto tra la preclusione sfavorevole alle persone indagate o imputate per reati tributari e la presunzione di non colpevolezza, posto che il divieto di ammissione del richiedente al patrocinio si fonda, nei giudizi a quibus, su decisioni irrevocabili di condanna maturate in altri procedimenti. Le ulteriori questioni si connotano, poi, per le gravi carenze motivazionali in punto di rilevanza, avuto particolare riguardo alla qualità dei reati cui si riferiscono i procedimenti di esecuzione condotti dal giudice a quo: nella prima delle ordinanze di rimessione, infatti, il Tribunale rimettente non ha fornito alcuna indicazione circa l'oggetto del procedimento esecutivo in funzione del quale è stata formulata l'istanza di ammissione al patrocinio, così da precludere la necessaria valutazione di questa Corte circa l'effettiva rilevanza della questione sollevata; nella seconda ordinanza di rimessione, di contro, il rimettente ha specificato trattarsi della richiesta di operare il cumulo giuridico tra le pene separatamente inflitte per più reati di ricettazione concernenti assegni bancari, senza formulare alcuna motivazione, nel contempo, circa le ragioni per le quali dovrebbe applicare la norma censurata in un giudizio che non concerne reati tributari.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2002  n. 115  art. 91  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 24  co. 3

Costituzione  art. 27  co. 2

Altri parametri e norme interposte