Sentenza 96/2012 (ECLI:IT:COST:2012:96)
Massima numero 36261
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  04/04/2012;  Decisione del  04/04/2012
Deposito del 18/04/2012; Pubblicazione in G. U. 26/04/2012
Massime associate alla pronuncia:  36262  36263  36264  36265  36266


Titolo
Impresa e imprenditore - Norme della Regione Umbria - Attività agrituristica - Fabbricati rurali - Possibilità di utilizzare soltanto le strutture esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della legge - Eccezione della Regione Umbria - Genericità delle censure formulate dal rimettente - Reiezione.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Umbria 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche), nella parte in cui prevede che possono essere utilizzate per l'attività agrituristica soltanto le strutture esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della legge medesima, non è fondata l'eccezione, sollevata dalla Regione Umbria e dalla Comunità montana Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte, di inammissibilità delle questioni, per la genericità delle censure, in quanto il rimettente ha svolto argomenti specifici a sostegno dell'asserito contrasto tra la norma regionale censurata ed i parametri evocati.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Umbria  14/08/1997  n. 28  art. 3  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 9  co. 2

Costituzione  art. 41  co. 1

Altri parametri e norme interposte