Sentenza 96/2012 (ECLI:IT:COST:2012:96)
Massima numero 36262
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
04/04/2012; Decisione del
04/04/2012
Deposito del 18/04/2012; Pubblicazione in G. U. 26/04/2012
Titolo
Impresa e imprenditore - Norme della Regione Umbria - Attività agrituristica - Fabbricati rurali - Possibilità di utilizzare soltanto le strutture esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della legge - Eccezioni della Regione Umbria e della Comunità montana Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte - Asserita inefficacia di una eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale, per l'omessa censura dell'art. 3, comma 1, della legge n. 96 del 2006 (Disciplina dell'agriturismo), espressione di un principio fondamentale della materia del governo del territorio - Diversità del contenuto prescrittivo delle due norme - Reiezione.
Impresa e imprenditore - Norme della Regione Umbria - Attività agrituristica - Fabbricati rurali - Possibilità di utilizzare soltanto le strutture esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della legge - Eccezioni della Regione Umbria e della Comunità montana Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte - Asserita inefficacia di una eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale, per l'omessa censura dell'art. 3, comma 1, della legge n. 96 del 2006 (Disciplina dell'agriturismo), espressione di un principio fondamentale della materia del governo del territorio - Diversità del contenuto prescrittivo delle due norme - Reiezione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Umbria 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche), nella parte in cui prevede che possono essere utilizzate per l'attività agrituristica soltanto le strutture esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della legge medesima, non è fondata l'eccezione, sollevata dalla Regione Umbria e dalla Comunità montana Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte, di inammissibilità delle questioni, per non avere il rimettente censurato anche la norma statale contenuta nell'art. 3, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in quanto la disposizione citata, espressione di un principio fondamentale della materia del governo del territorio, di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., limita l'utilizzabilità degli edifici per attività agrituristiche a quelli «già esistenti» sul fondo, mentre nella norma regionale è fissato un preciso limite temporale (la data di entrata in vigore della legge reg. n. 28 del 1997), sicché il giudice rimettente, con motivazione non implausibile, ritiene che l'eventuale accoglimento della questione sollevata inciderebbe, con l'eliminazione del limite temporale, sulla decisione che lo stesso è chiamato ad assumere nel giudizio a quo, restando comunque a lui affidata la valutazione circa l'applicabilità e la portata della norma statale di principio, non censurata nel presente giudizio di costituzionalità, nell'ipotesi che la questione fosse accolta dalla Corte.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Umbria 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche), nella parte in cui prevede che possono essere utilizzate per l'attività agrituristica soltanto le strutture esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della legge medesima, non è fondata l'eccezione, sollevata dalla Regione Umbria e dalla Comunità montana Orvietano-Narnese-Amerino-Tuderte, di inammissibilità delle questioni, per non avere il rimettente censurato anche la norma statale contenuta nell'art. 3, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in quanto la disposizione citata, espressione di un principio fondamentale della materia del governo del territorio, di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., limita l'utilizzabilità degli edifici per attività agrituristiche a quelli «già esistenti» sul fondo, mentre nella norma regionale è fissato un preciso limite temporale (la data di entrata in vigore della legge reg. n. 28 del 1997), sicché il giudice rimettente, con motivazione non implausibile, ritiene che l'eventuale accoglimento della questione sollevata inciderebbe, con l'eliminazione del limite temporale, sulla decisione che lo stesso è chiamato ad assumere nel giudizio a quo, restando comunque a lui affidata la valutazione circa l'applicabilità e la portata della norma statale di principio, non censurata nel presente giudizio di costituzionalità, nell'ipotesi che la questione fosse accolta dalla Corte.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Umbria
14/08/1997
n. 28
art. 3
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 9
co. 2
Costituzione
art. 41
co. 1
Altri parametri e norme interposte