Sentenza 96/2012 (ECLI:IT:COST:2012:96)
Massima numero 36263
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
04/04/2012; Decisione del
04/04/2012
Deposito del 18/04/2012; Pubblicazione in G. U. 26/04/2012
Titolo
Impresa e imprenditore - Norme della Regione Umbria - Attività agrituristica - Fabbricati rurali - Possibilità di utilizzare soltanto le strutture esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della legge - Eccezione della Regione Umbria - Non coincidenza tra le censure svolte dalla parte e quelle prospettate dal rimettente - Asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Reiezione.
Impresa e imprenditore - Norme della Regione Umbria - Attività agrituristica - Fabbricati rurali - Possibilità di utilizzare soltanto le strutture esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della legge - Eccezione della Regione Umbria - Non coincidenza tra le censure svolte dalla parte e quelle prospettate dal rimettente - Asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Reiezione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Umbria 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche), nella parte in cui prevede che possono essere utilizzate per l'attività agrituristica soltanto le strutture esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della legge medesima, non è fondata l'eccezione, sollevata dalla Regione Umbria, di inammissibilità delle questioni per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in quanto il giudice a quo, dopo aver dato atto che parte ricorrente aveva eccepito l'illegittimità costituzionale della norma regionale, ha sollevato d'ufficio le questioni, precisando che le ragioni del dubbio di costituzionalità si fondano su considerazioni in larga parte diverse da quelle svolte dalla parte a sostegno dell'eccezione, come confermato dall'evocazione di parametri solo in parte coincidenti.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Umbria 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche), nella parte in cui prevede che possono essere utilizzate per l'attività agrituristica soltanto le strutture esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della legge medesima, non è fondata l'eccezione, sollevata dalla Regione Umbria, di inammissibilità delle questioni per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in quanto il giudice a quo, dopo aver dato atto che parte ricorrente aveva eccepito l'illegittimità costituzionale della norma regionale, ha sollevato d'ufficio le questioni, precisando che le ragioni del dubbio di costituzionalità si fondano su considerazioni in larga parte diverse da quelle svolte dalla parte a sostegno dell'eccezione, come confermato dall'evocazione di parametri solo in parte coincidenti.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Umbria
14/08/1997
n. 28
art. 3
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 9
co. 2
Costituzione
art. 41
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23