Sentenza 96/2012 (ECLI:IT:COST:2012:96)
Massima numero 36264
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
04/04/2012; Decisione del
04/04/2012
Deposito del 18/04/2012; Pubblicazione in G. U. 26/04/2012
Titolo
Impresa e imprenditore - Norme della Regione Umbria - Attività agrituristica - Fabbricati rurali - Possibilità di utilizzare soltanto le strutture esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della legge - Asserita irragionevolezza del limite cronologico - Insussistenza - Attuazione di principio fondamentale nella materia "governo del territorio", volto a promuovere l'attività agriturista e nel contempo a prevenire il moltiplicarsi di attività puramente turistiche - Non fondatezza delle questioni.
Impresa e imprenditore - Norme della Regione Umbria - Attività agrituristica - Fabbricati rurali - Possibilità di utilizzare soltanto le strutture esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della legge - Asserita irragionevolezza del limite cronologico - Insussistenza - Attuazione di principio fondamentale nella materia "governo del territorio", volto a promuovere l'attività agriturista e nel contempo a prevenire il moltiplicarsi di attività puramente turistiche - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Umbria 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche), nella parte in cui prevede che possono essere utilizzate per l'attività agrituristica soltanto le strutture esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della legge medesima, sollevata dal Tar dell'Umbria in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto la disposizione citata, attuativa del principio fondamentale contenuto nell'art. 3, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), che mira alla promozione l'attività agrituristica, senza tuttavia consentire edificazioni nuove ed estranee allo svolgimento delle attività agricole in senso stretto, non irragionevolmente fissa, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente nella materia «governo del territorio», un limite cronologico certo (la data di entrata in vigore della legge reg. n. 28 del 1997), allo scopo di consentire e promuovere l'utilizzazione per attività agrituristiche dell'ingente patrimonio edilizio esistente nelle campagne umbre, bloccando al contempo nuove costruzioni, destinate sin dall'inizio a fini agrituristici, negli stessi territori ove sorgono quelle storiche e già impiegate nelle attività agricole in senso stretto.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Umbria 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche), nella parte in cui prevede che possono essere utilizzate per l'attività agrituristica soltanto le strutture esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della legge medesima, sollevata dal Tar dell'Umbria in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto la disposizione citata, attuativa del principio fondamentale contenuto nell'art. 3, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), che mira alla promozione l'attività agrituristica, senza tuttavia consentire edificazioni nuove ed estranee allo svolgimento delle attività agricole in senso stretto, non irragionevolmente fissa, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente nella materia «governo del territorio», un limite cronologico certo (la data di entrata in vigore della legge reg. n. 28 del 1997), allo scopo di consentire e promuovere l'utilizzazione per attività agrituristiche dell'ingente patrimonio edilizio esistente nelle campagne umbre, bloccando al contempo nuove costruzioni, destinate sin dall'inizio a fini agrituristici, negli stessi territori ove sorgono quelle storiche e già impiegate nelle attività agricole in senso stretto.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Umbria
14/08/1997
n. 28
art. 3
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 20/02/2006
n. 96
art. 3
co. 1