Sentenza 96/2012 (ECLI:IT:COST:2012:96)
Massima numero 36265
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
04/04/2012; Decisione del
04/04/2012
Deposito del 18/04/2012; Pubblicazione in G. U. 26/04/2012
Titolo
Impresa e imprenditore - Norme della Regione Umbria - Attività agrituristica - Fabbricati rurali - Possibilità di utilizzare soltanto le strutture esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della legge - Asserita lesione del principio di libertà dell'iniziativa economica - Insussistenza - Limiti volti a preservare razionalmente il territorio, non impeditivi dell'avvio di nuove iniziative o della concorrenza tra imprenditori - Non fondatezza delle questioni.
Impresa e imprenditore - Norme della Regione Umbria - Attività agrituristica - Fabbricati rurali - Possibilità di utilizzare soltanto le strutture esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della legge - Asserita lesione del principio di libertà dell'iniziativa economica - Insussistenza - Limiti volti a preservare razionalmente il territorio, non impeditivi dell'avvio di nuove iniziative o della concorrenza tra imprenditori - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Umbria 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche), nella parte in cui prevede che possono essere utilizzate per l'attività agrituristica soltanto le strutture esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della legge medesima, sollevata dal Tar dell'Umbria in riferimento all'art. 41, primo comma, Cost., in quanto la disposizione citata non pone un limite all'avvio di nuove iniziative, né alla concorrenza tra gli imprenditori del settore, ma solo una restrizione nell'uso di beni immobili, allo scopo non irragionevole di preservare razionalmente il territorio e di valorizzarne le caratteristiche specifiche, in coerenza con le finalità perseguite da tutte le leggi in materia di urbanistica.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Umbria 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche), nella parte in cui prevede che possono essere utilizzate per l'attività agrituristica soltanto le strutture esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della legge medesima, sollevata dal Tar dell'Umbria in riferimento all'art. 41, primo comma, Cost., in quanto la disposizione citata non pone un limite all'avvio di nuove iniziative, né alla concorrenza tra gli imprenditori del settore, ma solo una restrizione nell'uso di beni immobili, allo scopo non irragionevole di preservare razionalmente il territorio e di valorizzarne le caratteristiche specifiche, in coerenza con le finalità perseguite da tutte le leggi in materia di urbanistica.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Umbria
14/08/1997
n. 28
art. 3
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte
legge 20/02/2006
n. 96
art. 3
co. 1