Sentenza 96/2012 (ECLI:IT:COST:2012:96)
Massima numero 36266
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
04/04/2012; Decisione del
04/04/2012
Deposito del 18/04/2012; Pubblicazione in G. U. 26/04/2012
Titolo
Impresa e imprenditore - Norme della Regione Umbria - Attività agrituristica - Fabbricati rurali - Possibilità di utilizzare soltanto le strutture esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della legge - Ipotizzati effetti futuri di spopolamento e abbandono del territorio - Insussistenza - Attualità e concretezza dell'interesse primario della tutela del paesaggio - Non fondatezza delle questioni.
Impresa e imprenditore - Norme della Regione Umbria - Attività agrituristica - Fabbricati rurali - Possibilità di utilizzare soltanto le strutture esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della legge - Ipotizzati effetti futuri di spopolamento e abbandono del territorio - Insussistenza - Attualità e concretezza dell'interesse primario della tutela del paesaggio - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Umbria 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche), nella parte in cui prevede che possono essere utilizzate per l'attività agrituristica soltanto le strutture esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della legge medesima, sollevata dal Tar dell'Umbria in riferimento all'art. 9 Cost., per il rischio di abbandono delle campagne e conseguente compromissione del paesaggio, essendo evidente l'interesse primario, sia della comunità nazionale, sia di quella regionale, a che le campagne non diventino luoghi di edificazioni massicce, e non siano trasformate in parchi turistici, con alterazione dell'identità del paesaggio, nel quale l'attività agricola non sarebbe più reale e operante, ma solo fittizia e subalterna ad attività alberghiere.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Umbria 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche), nella parte in cui prevede che possono essere utilizzate per l'attività agrituristica soltanto le strutture esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della legge medesima, sollevata dal Tar dell'Umbria in riferimento all'art. 9 Cost., per il rischio di abbandono delle campagne e conseguente compromissione del paesaggio, essendo evidente l'interesse primario, sia della comunità nazionale, sia di quella regionale, a che le campagne non diventino luoghi di edificazioni massicce, e non siano trasformate in parchi turistici, con alterazione dell'identità del paesaggio, nel quale l'attività agricola non sarebbe più reale e operante, ma solo fittizia e subalterna ad attività alberghiere.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Umbria
14/08/1997
n. 28
art. 3
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 9
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 20/02/2006
n. 96
art. 3
co. 1