Imposte e tasse - Norme della Regione Liguria - Tassa regionale per il diritto allo studio universitario - Sanzioni amministrative per la ritardata corresponsione - Determinazione in misura maggiore rispetto alle sanzioni stabilite, per i ritardati versamenti diretti, dalla legge statale - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tributi erariali e relative sanzioni - Ricorso del Governo - Ius superveniens satisfattivo della pretesa di parte ricorrente - Rinuncia al ricorso, in mancanza di costituzione della parte convenuta - Estinzione del giudizio.
Va dichiarata l'estinzione del giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Liguria 25 luglio 2011, n. 18, nel testo anteriore alla sostituzione operata dall'art. 4, comma 1, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 38, promosso, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, poiché, successivamente alla proposizione del ricorso, l'impugnato comma 2 dell'art. 1 della legge reg. Liguria n. 18 del 2011 è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2011, n. 38, il quale, ai fini del calcolo delle sanzioni per la ritardata corresponsione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, rinvia all'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, disposizione adottata nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato; a séguito di ciò la rinuncia del ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri unitamente alla mancata costituzione della Regione Liguria, comporta l'estinzione del giudizio, senza necessità di accettazione della rinuncia.
- In senso analogo, v. citate sentenze n. 32 del 2012 e n. 217 del 2011.