Sentenza 203/2023 (ECLI:IT:COST:2023:203)
Massima numero 45847
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  24/10/2023;  Decisione del  24/10/2023
Deposito del 10/11/2023; Pubblicazione in G. U. 15/11/2023
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Elezioni - Elezioni regionali - Forma di governo basata sull'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale - Possibilità, per la Regione, di optare per altri modelli - Necessità, ove scelta, di rispettare il vincolo costituzionale del simul stabunt, simul cadent (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione della Regione Puglia per cui, a esclusione delle ipotesi previste dall'art. 126, primo comma, Cost. lo scioglimento del Consiglio regionale per dimissioni del Presidente della Regione comporta nuove elezioni entro sei mesi dalla "presa d'atto" del Consiglio regionale). (Classif. 093009).

Testo

La forma di governo basato sull’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale non è imposta alle Regioni come l’unica possibile, potendo essere legittimamente sostituita da altri modelli di organizzazione dei rapporti fra corpo elettorale, consiglieri regionali e Presidente della Giunta, che in sede di elaborazione statutaria possano essere considerati più idonei a meglio rappresentare le diverse realtà sociali e territoriali delle nostre regioni o anche più adatti per alcuni sistemi politici regionali (Precedenti: S. 2/2004 – mass. 28201).

Ogni scelta sulla forma di governo regionale deve essere connotata dal tratto caratterizzante e indefettibile del principio funzionale del simul stabunt, simul cadent stabilito dall’art. 126, terzo comma, Cost., la cui rigidità non è mitigabile da parte delle Regioni, presentando natura di un vincolo costituzionale. Inoltre, la forma di governo regionale dell’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, prefigurata come “normale” dall’art. 122, quinto comma, Cost., esclude che possano essere introdotti circuiti fiduciari collaterali e accessori rispetto alla presuntiva unità di indirizzo politico derivante dalla contemporanea investitura popolare di Presidente e Consiglio. In questo senso, l’approvazione di una mozione di sfiducia da parte del secondo o le dimissioni del primo fanno venir meno la presunzione di consonanza politica derivante dalla consultazione elettorale e rendono necessario, in modo coerente, un nuovo appello al popolo, al quale si chiede di restaurare il presupposto fondamentale della omogeneità di indirizzo politico che deve caratterizzare i programmi e le attività sia del Presidente che del Consiglio (Precedenti: S. 12/2006 – mass. 30083; S. 372/2004 – mass. 28885; S. 304/2002 – mass. 27205).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 123, in relazione all’art. 22, comma 4, dello statuto reg. Puglia, e 126, terzo comma, Cost., l’art. 96, comma 1, della legge reg. Puglia n. 32 del 2022, nella parte in cui introduce il terzo e il quarto periodo nell’art. 5, comma 2, della legge reg. Puglia n. 2 del 2005, stabilendo che nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, a esclusione delle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 126 Cost., si indicano nuove elezioni entro sei mesi, termine che decorre dalla presa d’atto del Consiglio regionale la quale, in caso di dimissioni del Presidente della Regione, deve avvenire entro trenta giorni dalla loro presentazione. Il meccanismo della presa d’atto introduce un atto presupposto che genera un effetto dilatorio non contemplato dall’art. 126, terzo comma, Cost., né dalla norma statutaria evocata, consentendo che, sia pure in regime di prorogatio, il Consiglio rimanga in carica per un periodo di tempo aggiuntivo. Il suddetto termine, peraltro, non è predeterminabile a priori, per l’assenza di un riferimento chiaro in merito, per cui la delibera potrebbe essere approvata anche a distanza di un notevole lasso temporale dallo scioglimento del Consiglio regionale, né viene regolata l’ipotesi in cui tale presa d’atto non intervenga, con la conseguenza di una generale incertezza non compatibile con il dettato costituzionale). (Precedenti: S. 201/2008 – mass. 32550).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  29/12/2022  n. 32  art. 96  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 123

Costituzione  art. 126  co. 3

Altri parametri e norme interposte

statuto regione Puglia    n.   art. 22    co. 4