Energia - Norme della Regione Sardegna - Energia da fonti rinnovabili - Autorizzazione per la realizzazione e la gestione di impianti di generazione dell'energia elettrica da biometano e biogas - Procedura semplificata applicabile solo per taluni soggetti individuati (imprenditori agricoli professionali iscritti da almeno tre anni alla Camera di commercio, giovani imprenditori agricoli, società agricole) - Contrasto con la normativa statale e comunitaria che prevede, in conformità con il generale orientamento di favore verso la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'adozione generalizzata di procedure abilitative semplificate - Facoltà per le Regioni di introdurre solo discipline di maggior favore - Violazione della competenza legislativa statale concorrente in materia di energia - Esorbitanza dalla competenza statutaria concorrente in materia di energia - Illegittimità costituzionale .
E' illegittimo l'art. 17, comma 9, della legge della Regione autonoma Sardegna 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori d'intervento), che limita a soggetti individuati (imprenditori agricoli professionali iscritti da almeno tre anni alla Camera di commercio; giovani imprenditori agricoli; società agricole), la possibilità di esperire una procedura semplificata per la realizzazione e la gestione di impianti di generazione dell'energia elettrica da biometano e biogas, ponendosi in contrasto con la disposizione statale contenuta nell'art. 6 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), espressione della competenza legislativa concorrente in materia di energia di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., e, con specifico riferimento alla Regione autonoma Sardegna, di cui all'art. 4, primo comma, lettera e), dello statuto, che recependo il generale orientamento di favore della direttiva europea verso la produzione di energia da fonti rinnovabili, specificamente per gli aspetti procedimentali, ha introdotto una procedura autorizzativa semplificata, dando altresì facoltà alle Regioni di estenderne l'ambito di applicazione fino ad una soglia massima di potenza di energia elettrica pari a 1 MW, mentre la norma regionale introduce una disposizione restrittiva, che limita sul piano soggettivo il ricorso alla procedura semplificata, individuando nominativamente i tipi di operatori economici ammessi al beneficio procedurale.
- Sulla competenza legislativa concorrente in materia di energia, ex multis, sentenze nn. 310, 308 e 107 del 2011; nn. 344, 194, 168, 124, 120 e 119 del 2010; n. 282 del 2009 e n. 364 del 2006.