Sentenza 99/2012 (ECLI:IT:COST:2012:99)
Massima numero 36271
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  16/04/2012;  Decisione del  16/04/2012
Deposito del 20/04/2012; Pubblicazione in G. U. 26/04/2012
Massime associate alla pronuncia:  36269  36270  36272  36273  36274  36275


Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Sardegna - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) - Esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Onere di comunicazione al competente assessorato regionale di una attestazione concernente il diritto all'esenzione - Natura statale del tributo - Preclusione alla Regione di interventi eccedenti gli spazi normativi espressamente stabiliti dalla legislazione statale - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di sistema tributario statale - Illegittimità costituzionale .

Testo

E' illegittimo l'art. 18, comma 20, della legge della Regione autonoma Sardegna 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori d'intervento), secondo cui le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), al fine di godere dell'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge della Regione autonoma Sardegna 29 aprile 2003, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - Legge finanziaria 2003), devono trasmettere, alla direzione generale dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, negli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, a pena di decadenza dall'esenzione, una comunicazione con la quale attestano di avere diritto all'esenzione, poiché non rientra tra le competenze della Regione individuare le modalità con le quali i soggetti beneficiari possono avvalersi delle esenzioni di un tributo erariale, ravvisandosi dunque un contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che attribuisce allo Stato la piena potestà legislativa sul sistema tributario statale, anche perché l'onere di comunicazione si aggiunge a quelli già gravanti sulle Onlus, e non è idonea ad alleggerire il quadro dell'iter burocratico.

- Sull'IRAP come tributo statale, ex multis, sentenze n. 323 del 2011, n. 241 del 2004 e n. 296 del 2003.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  30/06/2011  n. 12  art. 18  co. 20

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte