Sentenza 99/2012 (ECLI:IT:COST:2012:99)
Massima numero 36272
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
16/04/2012; Decisione del
16/04/2012
Deposito del 20/04/2012; Pubblicazione in G. U. 26/04/2012
Titolo
Energia - Norme della Regione Sardegna - Previsione che i consorzi di bonifica possano realizzare e gestire impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili anche in deroga al limite dell'autoconsumo - Asserito contrasto con la definizione statale, attuativa di diritto comunitario, di autoproduttore - Ricorso del Governo - Genericità dei motivi di ricorso - Inammissibilità della questione.
Energia - Norme della Regione Sardegna - Previsione che i consorzi di bonifica possano realizzare e gestire impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili anche in deroga al limite dell'autoconsumo - Asserito contrasto con la definizione statale, attuativa di diritto comunitario, di autoproduttore - Ricorso del Governo - Genericità dei motivi di ricorso - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile, per genericità dei motivi di ricorso, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 23, lettera c), della legge della Regione autonoma Sardegna 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori d'intervento), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, che sostituendo l'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 6 del 2008, nel senso che i consorzi di bonifica possono realizzare e gestire impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili anche in deroga al limite dell'autoconsumo, colliderebbe con la definizione comunitaria e statale di autoproduttore di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), giacché il ricorrente non spiega in cosa consista detto contrasto, atteso che la normativa regionale impugnata non stabilisce una nozione di autoproduttore diversa e incompatibile con quella fatta propria dal legislatore statale.
E' inammissibile, per genericità dei motivi di ricorso, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 23, lettera c), della legge della Regione autonoma Sardegna 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori d'intervento), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, che sostituendo l'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 6 del 2008, nel senso che i consorzi di bonifica possono realizzare e gestire impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili anche in deroga al limite dell'autoconsumo, colliderebbe con la definizione comunitaria e statale di autoproduttore di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), giacché il ricorrente non spiega in cosa consista detto contrasto, atteso che la normativa regionale impugnata non stabilisce una nozione di autoproduttore diversa e incompatibile con quella fatta propria dal legislatore statale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
30/06/2011
n. 12
art. 18
co. 23
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Sardegna
art. 4
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1999
n. 79
art. 2
co. 2
direttiva CE
n.
art. num. 96/92/CE