Sentenza 99/2012 (ECLI:IT:COST:2012:99)
Massima numero 36272
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  16/04/2012;  Decisione del  16/04/2012
Deposito del 20/04/2012; Pubblicazione in G. U. 26/04/2012
Massime associate alla pronuncia:  36269  36270  36271  36273  36274  36275


Titolo
Energia - Norme della Regione Sardegna - Previsione che i consorzi di bonifica possano realizzare e gestire impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili anche in deroga al limite dell'autoconsumo - Asserito contrasto con la definizione statale, attuativa di diritto comunitario, di autoproduttore - Ricorso del Governo - Genericità dei motivi di ricorso - Inammissibilità della questione.

Testo
E' inammissibile, per genericità dei motivi di ricorso, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 23, lettera c), della legge della Regione autonoma Sardegna 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori d'intervento), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, che sostituendo l'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 6 del 2008, nel senso che i consorzi di bonifica possono realizzare e gestire impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili anche in deroga al limite dell'autoconsumo, colliderebbe con la definizione comunitaria e statale di autoproduttore di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), giacché il ricorrente non spiega in cosa consista detto contrasto, atteso che la normativa regionale impugnata non stabilisce una nozione di autoproduttore diversa e incompatibile con quella fatta propria dal legislatore statale.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  30/06/2011  n. 12  art. 18  co. 23

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

statuto regione Sardegna  art. 4

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1999  n. 79  art. 2    co. 2  

direttiva CE    n.   art.   num. 96/92/CE