Sentenza 99/2012 (ECLI:IT:COST:2012:99)
Massima numero 36274
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del
16/04/2012; Decisione del
16/04/2012
Deposito del 20/04/2012; Pubblicazione in G. U. 26/04/2012
Titolo
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Sardegna - Autorizzazione a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavori precari delle amministrazioni locali - Prescrizioni di attuazione - Dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione di cui la norma impugnata costituisce attuazione - Illegittimità costituzionale .
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Sardegna - Autorizzazione a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavori precari delle amministrazioni locali - Prescrizioni di attuazione - Dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione di cui la norma impugnata costituisce attuazione - Illegittimità costituzionale .
Testo
E' illegittimo l'art. 20, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori d'intervento), che modifica l'art. 7, comma 1, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione), per le medesime ragioni che sono alla base della dichiarazione di illegittimità costituzionale della previsione di programmi di stabilizzazione di lavoratori precari di cui alla sentenza n. 30 del 2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2011, avendo la norma censurata dettagliato i criteri per l'individuazione e specifica le funzioni del personale da inserire nei programmi pluriennali di stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 1, disposizione priva di effetti a causa dell'intervenuta sentenza.
E' illegittimo l'art. 20, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori d'intervento), che modifica l'art. 7, comma 1, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione), per le medesime ragioni che sono alla base della dichiarazione di illegittimità costituzionale della previsione di programmi di stabilizzazione di lavoratori precari di cui alla sentenza n. 30 del 2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2011, avendo la norma censurata dettagliato i criteri per l'individuazione e specifica le funzioni del personale da inserire nei programmi pluriennali di stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 1, disposizione priva di effetti a causa dell'intervenuta sentenza.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
30/06/2011
n. 12
art. 20
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
statuto regione Sardegna
art. 3
Altri parametri e norme interposte