Amministrazione pubblica - Norme della Regione Sardegna - Misure volte al superamento del precariato - Predisposizione di un programma mirato a generare opportunità di lavoro per i qualificati come lavoratori socialmente utili - Riserva totale dei posti di lavoro al personale interno - Contrasto con la normativa statale di riferimento - Violazione del principio del pubblico concorso per l'accesso al pubblico impiego - Illegittimità costituzionale .
E' illegittimo l'art. 21, della legge della Regione autonoma Sardegna 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori d'intervento), che nell'intento di predisporre misure volte al superamento del precariato, prevede che l'Amministrazione regionale, attraverso l'Assessorato competente, predisponga, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, un programma con le misure da adottare per promuovere le opportunità di lavoro stabile per i lavoratori socialmente utili, come inquadrati dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144), con l'effetto di consentire l'attuazione di programmi volti alla creazione di posti di lavoro a favore dei cosiddetti lavoratori socialmente utili, anche con il coinvolgimento di società in house, e di permettere agli enti che li impiegano di continuare ad utilizzarli, accollando l'onere finanziario derivante dalla loro stabilizzazione all'amministrazione regionale, e in tal modo inquadra stabilmente i lavoratori socialmente utili all'interno delle amministrazioni regionali e locali, senza neppure predeterminare una quota massima di posti a loro destinati, in contrasto con l'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196) - il quale prevede che ai lavoratori socialmente utili gli enti pubblici possano riservare una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire attraverso una procedura selettiva - e dunque con gli articoli 3 e 97 Cost., che, insieme, individuano nel pubblico concorso, aperto ed eventualmente con una riserva dei posti solo parziale e legata a ragioni specifiche, la modalità di reclutamento del personale di ruolo degli enti pubblici.
- Sui limiti di derogabilità al regime del pubblico concorso, da ultimo, sentenze n. 56 del 2012 e n. 68 del 2011.