Sentenza 99/2012 (ECLI:IT:COST:2012:99)
Massima numero 36275
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  16/04/2012;  Decisione del  16/04/2012
Deposito del 20/04/2012; Pubblicazione in G. U. 26/04/2012
Massime associate alla pronuncia:  36269  36270  36271  36272  36273  36274


Titolo
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Sardegna - Misure volte al superamento del precariato - Predisposizione di un programma mirato a generare opportunità di lavoro per i qualificati come lavoratori socialmente utili - Riserva totale dei posti di lavoro al personale interno - Contrasto con la normativa statale di riferimento - Violazione del principio del pubblico concorso per l'accesso al pubblico impiego - Illegittimità costituzionale .

Testo

E' illegittimo l'art. 21, della legge della Regione autonoma Sardegna 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori d'intervento), che nell'intento di predisporre misure volte al superamento del precariato, prevede che l'Amministrazione regionale, attraverso l'Assessorato competente, predisponga, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, un programma con le misure da adottare per promuovere le opportunità di lavoro stabile per i lavoratori socialmente utili, come inquadrati dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144), con l'effetto di consentire l'attuazione di programmi volti alla creazione di posti di lavoro a favore dei cosiddetti lavoratori socialmente utili, anche con il coinvolgimento di società in house, e di permettere agli enti che li impiegano di continuare ad utilizzarli, accollando l'onere finanziario derivante dalla loro stabilizzazione all'amministrazione regionale, e in tal modo inquadra stabilmente i lavoratori socialmente utili all'interno delle amministrazioni regionali e locali, senza neppure predeterminare una quota massima di posti a loro destinati, in contrasto con l'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196) - il quale prevede che ai lavoratori socialmente utili gli enti pubblici possano riservare una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire attraverso una procedura selettiva - e dunque con gli articoli 3 e 97 Cost., che, insieme, individuano nel pubblico concorso, aperto ed eventualmente con una riserva dei posti solo parziale e legata a ragioni specifiche, la modalità di reclutamento del personale di ruolo degli enti pubblici.

- Sui limiti di derogabilità al regime del pubblico concorso, da ultimo, sentenze n. 56 del 2012 e n. 68 del 2011.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Sardegna  30/06/2011  n. 12  art. 21  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  01/12/1997  n. 468  art. 12    co. 4