Parchi - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Parchi regionali, comunali e intercomunali - Divieto di nuove attività di ricerca e coltivazione delle sostanze minerali a eccezione di quelle relative alle pietre ornamentali comprese le cave di pietra ornamentale in sotterraneo e in aree di falde acquifere - Mancato divieto per le attività già in essere - Asserita riduzione della tutela nella fase di regime transitorio, in contrasto con la normativa statale sulle aree protette - Ricorso del Governo - Censura fondata sull'erroneo presupposto che la norma impugnata disciplini il regime transitorio - Questione riferita a norma inconferente - Inammissibilità.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 19 maggio 2011, n. 6 (Disposizioni in materia di attività estrattive e risorse geotermiche), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ha modificato l'art. 1 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), aggiungendo il comma 1-quater che vieta, all'interno dei parchi regionali, comunali e intercomunali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), l'esercizio di nuove attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali; la censura si fonda sul presupposto che tale norma disciplinerebbe il regime transitorio, autorizzando, implicitamente, la prosecuzione delle attività estrattive già in corso prima dell'introduzione del divieto, e in tal modo accordando al bene ambiente una tutela inferiore rispetto a quella predisposta dal legislatore statale, in violazione anche dell'art. 22, comma 1, lettera d), della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), ma trascura di considerare che il regime transitorio è disciplinato dall'art. 21 della legge reg. n. 6 del 2011 secondo cui procedimenti in materia di attività estrattiva in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dall'Amministrazione regionale in applicazione della normativa previdente, sicché la questione proposta avrebbe dovuto essere riferita al citato art. 21.
- Sulla manifesta inammissibilità della questione per l'inesatta indicazione della norma oggetto di censura, ex plurimis, ordinanze nn. 335 e 248 del 2010 e n. 92 del 2009.