Istruzione - Istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità (o 400 in relazione a specificità geografiche) - Divieto di assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e conferimento in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni autonome - Ricorsi della Regione Toscana, della Regione Umbria, della Regione Puglia, della Regione Basilicata - Asserita lesione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente dell'istruzione - Insussistenza - Disposizione incidente sulla assegnazione di dirigenti scolastici, dipendenti pubblici statali, espressione della competenza esclusiva statale - Non fondatezza della questione.
Deve essere dichiarata l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 19, comma 5, del medesimo d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dell'art. 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012), relativo al divieto di assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e conferimento in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni autonome in presenza di un numero di alunni inferiore a determinate soglie. Infatti, la disposizione incide sulla assegnazione di dirigenti scolastici, dipendenti pubblici statali ed è, quindi, espressione della competenza esclusiva statale e non, come sostenuto dalle regioni ricorrenti, della competenza concorrente dell'istruzione.