Sentenza 101/2012 (ECLI:IT:COST:2012:101)
Massima numero 36278
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  16/04/2012;  Decisione del  16/04/2012
Deposito del 20/04/2012; Pubblicazione in G. U. 26/04/2012
Massime associate alla pronuncia:  36279


Titolo
Spese di giustizia - Straniero extracomunitario sottoposto a limitazioni della libertà personale - Revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per mancata produzione della prescritta certificazione dell'autorità consolare relativa ai redditi prodotti all'estero - Efficacia solo dalla scadenza del termine di venti giorni dalla presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio - Asserita disparità di trattamento in danno dei soggetti in stato di libertà che sono esclusi sin dall'inizio dal beneficio - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.

Testo

Non è fondata l'eccezione di inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, in quanto, in sede di narrazione della vicenda oggetto del procedimento a quo, il rimettente esplicita in modo adeguato le ragioni per le quali l'accoglimento della questione influirebbe sulla decisione che egli è chiamato a prendere.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2002  n. 115  art. 114  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte