Ordinanza 204/2023 (ECLI:IT:COST:2023:204)
Massima numero 45848
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BARBERA  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  25/10/2023;  Decisione del  25/10/2023
Deposito del 14/11/2023; Pubblicazione in G. U. 15/11/2023
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Fase di ammissibilità - Soggetti legittimati - Legittimazione attiva dei singoli organi giurisdizionali - Legittimazione passiva della Camera dei deputati - Sussistenza (nel caso di specie: ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati, in riferimento alla deliberazione di insindacabilità ai sensi dell'art. 68 Cost. delle dichiarazioni espresse attraverso un social network da Carlo Fidanza, deputato all'epoca dei fatti). (Classif. 114002).

Testo

Va riconosciuta la legittimazione attiva del Tribunale di Milano a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, nell’esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartiene (Precedenti: O. 191/2023 – mass. 45795; O. 175/2023 – mass. 45716; O. 154/2023 – mass. 45694; O. 34/2023 – mass. 45357; O. 1/2023 – mass. 45273).

Deve essere riconosciuta la legittimazione passiva della Camera dei deputati a essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicazione dell’art. 68, primo comma, Cost. (Precedente: O. 154/2023 – mass. 45694).

(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, sez. settima penale, in riferimento alla deliberazione del 18 gennaio 2023 della Camera dei deputati, con la quale, approvando la proposta della Giunta per le autorizzazioni – doc. IV-ter, n. 11-A – si è affermato che le dichiarazioni rese sulla propria pagina Facebook dall’allora deputato Carlo Fidanza, in data 2 dicembre 2018, fossero state espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. Quanto al profilo soggettivo, va riconosciuta la legittimazione dell’organo giurisdizionale a promuovere il conflitto e quella della Camera a esserne parte. Quanto al profilo oggettivo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per insussistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera dei deputati di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro). (Precedenti: O. 175/2023 – mass. 45716; O. 154/2023 – mass. 45694; O. 34/2023 – mass. 45357; O. 1/2023 – mass. 45273).



Atti oggetto del giudizio

 18/01/2023  n. Doc. IV-ter n. 11-A  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37