Fallimento e procedure concorsuali - Disposizioni integrative e correttive della disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa - Assoggetabilità alle disposizioni sul fallimento degli imprenditori che esercitano un'attività commerciale e non anche degli imprenditori agricoli e di quelli ad essi equiparati - Asserita ingiustificata disparità di trattamento in assenza di ragioni di distinzione fra l'imprenditore commerciale e l'imprenditore agricolo - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto l'insoddisfacente identificazione quale imprenditore ittico, e come tale equiparato a quello agricolo, del soggetto del cui fallimento si discute di fronte al rimettente, rende non adeguatamente motivata la rilevanza nel giudizio a quo della presente questione di legittimità costituzionale - in un ambito tematico nel quale questa Corte ha già in passato postulato la necessità di applicare criteri assolutamente idonei e sicuri, dovendosi il giudizio di fallibilità dell'imprenditore ricavare in «relazione all'attività svolta, all'organizzazione dei mezzi impiegati, all'entità dell'impresa ed alle ripercussioni che il dissesto produce nell'economia generale» ed affermato che l'individuazione del «tipo» di impresa non può prescindere anche dalla concreta indagine sulla sua struttura ed organizzazione .
- V. le citate sentenze n. 570 del 1989 e 54 del 1991.