Caccia - Norme della Regione Liguria - Calendario venatorio per le stagioni 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014 - Denunciato contrasto con il diritto dell'Unione europea - Ricorso del Governo - Omessa indicazione delle norme dell'Unione europea asseritamente violate - Inammissibilità della censura.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere A) e B), della legge della Regione Liguria 1° giugno 2011, n. 12 (Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 - Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio - e successive modificazioni ed integrazioni), nella parte in cui stabilisce il calendario venatorio per le stagioni 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014, nell'esercizio della competenza demandata al sistema regionale dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inammissibile la censura sollevata dalla Regione Liguria per mancanza di motivazione, in quanto non supportata dalla precisa indicazione delle norme dell'Unione europea che sarebbero state violate, ossia da un elemento del quale la motivazione del ricorso, in questi casi, non può essere priva.
- In senso analogo, v. citata sentenza n. n. 227 del 2011.