Sentenza 105/2012 (ECLI:IT:COST:2012:105)
Massima numero 36284
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  16/04/2012;  Decisione del  16/04/2012
Deposito del 26/04/2012; Pubblicazione in G. U. 02/05/2012
Massime associate alla pronuncia:  36283  36285  36286


Titolo
Caccia - Norme della Regione Liguria - Calendario venatorio per le stagioni 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014 - Denunciato contrasto con il diritto dell'Unione europea - Ricorso del Governo - Omessa indicazione delle norme dell'Unione europea asseritamente violate - Inammissibilità della censura.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere A) e B), della legge della Regione Liguria 1° giugno 2011, n. 12 (Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 - Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio - e successive modificazioni ed integrazioni), nella parte in cui stabilisce il calendario venatorio per le stagioni 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014, nell'esercizio della competenza demandata al sistema regionale dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inammissibile la censura sollevata dalla Regione Liguria per mancanza di motivazione, in quanto non supportata dalla precisa indicazione delle norme dell'Unione europea che sarebbero state violate, ossia da un elemento del quale la motivazione del ricorso, in questi casi, non può essere priva.

- In senso analogo, v. citata sentenza n. n. 227 del 2011.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  01/06/2011  n. 12  art. 1  co. 1

legge della Regione Liguria  01/06/2011  n. 12  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte