Caccia - Norme della Regione Liguria - Calendario venatorio per le stagioni 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014 - Ricorso del Governo - Approvazione del calendario venatorio con legge, anziché con provvedimento amministrativo - Contrasto con la normativa statale di settore, che prevede l'approvazione con regolamento - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento dell'ulteriore censura concernente la mancanza del parere dell'ISPRA.
E' illegittimo l'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Liguria 1° giugno 2011, n. 12 (Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 - Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio - e successive modificazioni ed integrazioni), nella parte in cui stabilisce il calendario venatorio per le stagioni 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014, avendo tale atto abbia assunto veste legislativa, anziché regolamentare, posto che l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). esige che il calendario venatorio sia approvato con regolamento, esprimendo una scelta compiuta dal legislatore statale che attiene alle modalità di protezione della fauna e si ricollega alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Assorbimento della censura concernente la mancanza del parere dell'ISPRA.
- Sulla pertinenza della legislatore in tema di modalità di protezione della fauna alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, v. sentenza n. 536 del 2002.
- Per riferimento alla determinazione della stagione venatoria, v. le citate sentenze nn. 165/2009, 313/2006, 393/2005, 391/2005, 311/2003 e 226/2003.