Sentenza 105/2012 (ECLI:IT:COST:2012:105)
Massima numero 36286
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
16/04/2012; Decisione del
16/04/2012
Deposito del 26/04/2012; Pubblicazione in G. U. 02/05/2012
Titolo
Caccia - Norme della Regione Liguria - Calendario venatorio per le stagioni 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014 - Ricorso del Governo - Approvazione del calendario venatorio con legge, anziché con provvedimento amministrativo - Contrasto con la normativa statale di settore, che prevede l'approvazione con regolamento - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Vizio estensibile all'intero testo della disposizione impugnata - Illegittimità costituzionale in via consequenziale .
Caccia - Norme della Regione Liguria - Calendario venatorio per le stagioni 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014 - Ricorso del Governo - Approvazione del calendario venatorio con legge, anziché con provvedimento amministrativo - Contrasto con la normativa statale di settore, che prevede l'approvazione con regolamento - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Vizio estensibile all'intero testo della disposizione impugnata - Illegittimità costituzionale in via consequenziale .
Testo
Va dichiarata in via consequenziale l'illegittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Liguria 1° giugno 2011, n. 12 (Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 - Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio - e successive modificazioni ed integrazioni), a seguito della dichiarazione di illegittimità dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b), che stabilisce il calendario venatorio per le stagioni 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014, con legge, anziché con regolamento, posto che le restanti norme di cui si compone l'art. 1, riguardano il calendario e non avrebbero perciò potuto essere adottate con legge, con l'eccezione del comma 1, lettera D), numero 2), che nel rimettere alle Province l'approvazione dei piani annuali di abbattimento in forma selettiva degli ungulati, non attiene al calendario venatorio.
Va dichiarata in via consequenziale l'illegittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Liguria 1° giugno 2011, n. 12 (Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 - Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio - e successive modificazioni ed integrazioni), a seguito della dichiarazione di illegittimità dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b), che stabilisce il calendario venatorio per le stagioni 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014, con legge, anziché con regolamento, posto che le restanti norme di cui si compone l'art. 1, riguardano il calendario e non avrebbero perciò potuto essere adottate con legge, con l'eccezione del comma 1, lettera D), numero 2), che nel rimettere alle Province l'approvazione dei piani annuali di abbattimento in forma selettiva degli ungulati, non attiene al calendario venatorio.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
01/06/2011
n. 12
art. 1
co. 1
legge della Regione Liguria
01/06/2011
n. 12
art. 1
co. 1
legge della Regione Liguria
01/06/2011
n. 12
art. 1
co. 1
legge della Regione Liguria
01/06/2011
n. 12
art. 1
co. 1
legge della Regione Liguria
01/06/2011
n. 12
art. 1
co. 1
legge della Regione Liguria
01/06/2011
n. 12
art. 1
co. 1
legge della Regione Liguria
01/06/2011
n. 12
art. 1
co. 1
legge della Regione Liguria
01/06/2011
n. 12
art. 1
co. 1
legge della Regione Liguria
01/06/2011
n. 12
art. 1
co. 1
legge della Regione Liguria
01/06/2011
n. 12
art. 1
co. 2
legge della Regione Liguria
01/06/2011
n. 12
art. 1
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/02/1992
n. 157
art. 18
co. 4