Caccia - Norme della Regione Liguria - Caccia agli ungolati su terreni innevati - Attribuzione alle province del potere di autorizzarne l'esercizio, sulla base di specifiche e motivate esigenze, in deroga al divieto posto dalla legislazione statale - Eccezioni di inammissibilità per erronea individuazione della norma applicabile alla fattispecie, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, per difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 5, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), aggiunto dall'art. 10 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 28 (Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2001/2002. Modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 recante norme in materia di caccia), nella parte in cui stabilisce che le Province, sulla base di specifiche e motivate esigenze, possono autorizzare la caccia agli ungulati in deroga a quanto previsto dal comma 4 dello stesso art. 47, sono infondate le eccezioni di inammissibilità, sollevate dalla Regione Liguria, sia sotto il profilo dell'erronea individuazione della norma applicabile alla fattispecie e della rilevanza della questione. (il rimettente ha chiaramente dato atto che la deroga di cui si discute non concerne i periodi di caccia, cui si riferisce l'art. 35, comma 2-bis, richiamato dalla difesa ligure, ma le condizioni innevate del terreno, che sono oggetto di previsione da parte dell'art. 47, comma 5), sia riguardo alla non manifesta infondatezza della questione (il rimettente ha evocato il contrasto della norma in oggetto con l'art. 21, comma 1, lettera m), della legge n. 157 del 1992, posto che è tale norma statale a stabilire il divieto di caccia su terreni innevati).