Caccia - Norme della Regione Liguria - Caccia agli ungolati su terreni innevati - Attribuzione alle province del potere di autorizzarne l'esercizio, sulla base di specifiche e motivate esigenze, in deroga al divieto posto dalla legislazione statale - Abbassamento del livello di tutela della fauna, in violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale .
E' illegittimo l'art. 47, comma 5, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), aggiunto dall'art. 10 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 28 (Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2001/2002. Modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 recante norme in materia di caccia), nella parte in cui stabilisce che le Province, sulla base di specifiche e motivate esigenze, possono autorizzare la caccia agli ungulati in deroga a quanto previsto dal comma 4 dello stesso art. 47, in tal modo ottenendo l'effetto di consentire la caccia sui terreni innevati, che invece è preclusa dall'art. 21, comma 1, lettera m), della legge n. 157 del 1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), con un abbassamento del livello di tutela della fauna.